Legge regionale n. 9/88: "Organizzazione turistica della regione Toscana".(GU n.36 del 15-9-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Dopo l'art. 12 della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9, e' aggiunto il seguente art. 12-bis: Art. 12-bis Comitato territoriale per le iniziative turistiche 1. Al fine di garantire la crescita di iniziative coordinate di sviluppo dell'attivita' turistica ed il piu' ampio collegamento funzionale fra i comuni e le Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) e fatta salva la titolarita' delle competenze secondo la disciplina dettata dall'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, piu' comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza di uno o piu' A.P.T., possono istituire in accordo tra loro, un Comitato territoriale per le iniziative turistiche. 2. Il Comitato e' composto da rappresentanti di Enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo del Turismo dell'area di competenza, che provvedono con propri mezzi ad assicurare il suo funzionamento. 3. Il Comitato puo', in particolare formulare proposte: per l'espressione del parere di cui al 1 comma dell'art. 11 della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9, alla Giunta regionale; per realizzare il coordinamento fra i servizi comunali e le attivita' degli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (I.A.T.); per favorire il raccordo e l'armonizzazione delle iniziative promozionali e di propaganda turistica, nonche' delle manifestazioni interessanti il territorio di competenza, ai sensi del 4 comma dell'art. 12 della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9; alle Province per le attivita' di loro competenza in materia di turismo ed in particolare per la loro partecipazione alla predisposizione del programma regionale di promozione delle attivita' turistiche, ai sensi dell'art. 5, 4 comma, della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9. 4. Il Comitato inoltre esprime il proprio parere obbligatorio in ordine alla predisposizione dei programmi annuali e poliennali di attivita' delle aziende di promozione turistica, di cui al comma primo dell'art. 12 della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9 entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. 5. Le A.P.T., per specifiche iniziative, possono di volta in volta, avvalersi del Comitato, tramite apposite convenzioni, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 9, 1 comma della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, che riguardino in modo peculiare il territorio dei comuni facenti parte del Comitato stesso, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 18 gennaio 1990 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 27 dicembre 1989 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 12 gennaio 1990.