REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1990, n. 3 

  Legge  regionale  n.  9/88: "Organizzazione turistica della regione
Toscana".
(GU n.36 del 15-9-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Dopo  l'art.  12  della  legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9, e'
aggiunto il seguente art. 12-bis:
 
                             Art. 12-bis
          Comitato territoriale per le iniziative turistiche
 
   1.  Al  fine  di garantire la crescita di iniziative coordinate di
sviluppo dell'attivita'  turistica  ed  il  piu'  ampio  collegamento
funzionale fra i comuni e le Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.)
e fatta salva la titolarita' delle competenze secondo  la  disciplina
dettata  dall'art.  4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, piu' comuni
compresi nell'ambito territoriale di competenza di uno o piu' A.P.T.,
possono  istituire  in accordo tra loro, un Comitato territoriale per
le iniziative turistiche.
   2.  Il Comitato e' composto da rappresentanti di Enti ed organismi
pubblici e privati, interessati allo sviluppo del  Turismo  dell'area
di  competenza,  che provvedono con propri mezzi ad assicurare il suo
funzionamento.
   3. Il Comitato puo', in particolare formulare proposte:
    per  l'espressione  del  parere  di  cui al 1› comma dell'art. 11
della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9, alla Giunta regionale;
    per  realizzare  il  coordinamento  fra  i  servizi comunali e le
attivita' degli  uffici  di  Informazione  ed  Accoglienza  Turistica
(I.A.T.);
    per  favorire  il  raccordo  e  l'armonizzazione delle iniziative
promozionali e di propaganda turistica, nonche' delle  manifestazioni
interessanti  il  territorio  di  competenza,  ai  sensi del 4› comma
dell'art. 12 della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9;
    alle  Province  per le attivita' di loro competenza in materia di
turismo  ed  in  particolare  per   la   loro   partecipazione   alla
predisposizione del programma regionale di promozione delle attivita'
turistiche, ai sensi dell'art. 5, 4› comma, della legge regionale  23
febbraio 1988 n. 9.
   4.  Il  Comitato inoltre esprime il proprio parere obbligatorio in
ordine alla predisposizione dei programmi  annuali  e  poliennali  di
attivita'  delle  aziende  di  promozione  turistica, di cui al comma
primo dell'art. 12 della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9  entro
il termine di trenta giorni dalla richiesta.
   5.  Le  A.P.T.,  per  specifiche  iniziative,  possono di volta in
volta, avvalersi del  Comitato,  tramite  apposite  convenzioni,  per
l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 9, 1› comma della legge
regionale 23 febbraio 1988, n. 9, che riguardino in modo peculiare il
territorio dei comuni facenti parte del Comitato stesso, nel rispetto
della disciplina dettata dall'art. 4 della legge 17 maggio  1983,  n.
217.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 18 gennaio 1990
 
                              BARTOLINI
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 27
dicembre 1989 ed e' stata vistata dal commissario del Governo  il  12
gennaio 1990.