REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1990, n. 2 

  Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione
per l'anno 1990.
(GU n.36 del 15-9-1990)

    (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 4
                         del 24 gennaio 1990)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge regionale
di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati, per il  primo
trimestre dell'anno finanziario 1990, l'accertamento e la riscossione
delle entrate, nonche' l'impegno e il  pagamento  delle  spese  sulla
base  delle  previsioni del bilancio per l'anno 1990 presentato dalla
Giunta al Consiglio, limitatamente per quanto concerne le  spese,  ad
un dodicesimo dello stanziamento di ciascun capitolo.
   2. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di
pagamento frazionati in dodicesimi, nonche' di  spese  finanziate  da
assegnazioni  statali  o  comunitarie  a destinazione vincolata - ivi
comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno  1990
ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 53, quinto comma, della legge
regionale 3 maggio 1978, n. 23 come modificato con legge regionale 19
luglio 1979, n. 35 - la gestione dei relativi capitoli e' autorizzata
senza la limitazione di cui al precedente comma 1.
   3.  Ai  fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel
1990 in conto residui  passivi  propri,  nonche'  gli  impegni  ed  i
pagamenti  in  conto  residui  di  stanziamento  non  sono  parimenti
soggetti alla limitazione di cui allo stesso  comma  1  del  presente
articolo.
   La  presente  e'  dichiarata  urgente ai sensi dell'art. 127 della
Costituzione e dell'art. 65  dello  Statuto  regionale  ed  entra  in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.
    Perugia, 17 gennaio 1990
 
                              MANDARINI