Modifica all'art. 5 della legge regionale 24 agosto 1988, n. 44: "Nuove norme attuative della legge 29 maggio 1982, n. 308 sul contenimento dei consumi energetici".(GU n.38 del 29-9-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. L'art. 5 della legge regionale 24 agosto 1988 n. 44 e' sostituito dal seguente: "1. A partire dal 1 luglio 1991, le competenze per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 maggio 1982 n. 308 sono sibdelegate ai comuni, o a consorzi o associazioni tra gli stessi, alle comunita' montane, ovvero alle province. 2. Entro il 31 dicembre 1990 acquisite le indicazioni degli enti interessati, in particolare per quanto concerne gli enti cui affidare la subdelega, al Giunta regionale propone con apposito disegno di legge le norme di attuazione di quanto disposto al primo comma. 3. Il disegno di legge di cui al secondo comma deve disciplinare la subdelega delle funzioni indicate all'art. 6 della legge 29 maggio 1982 n. 308, nonche' ogni garanzia necessaria per il corretto ed efficace esercizio dei poteri subdelegati. 4. La regione provvedera' altresi' a disciplinare, con il disegno di legge di cui al secondo comma, la prima formazione del personale e l'assistenza tecnica all'ente subdelegato nella fase di avvio delle funzioni amministrative subdelegate. 5. Fino al 30 giugno 1991 l'assegnazione dei contributi avviene da parte della Giunta regionale con le procedure di cui all'art. 9 della presente legge". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 11 gennaio 1990 MAGNANI