Integrazione della legge regionale 1 agosto 1988, n. 29, concernente il nuovo ordinamento turistico regionale.(GU n.38 del 29-9-1990)
TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1 agosto 1988 e' cosi' integrato: dopo la lett. h) del primo comma e' aggiunta la seguente dizione: "Le designazioni dei rappresentanti di cui alle lettere d) , e) , f) e g) dovranno essere effettuate dalle organizzazioni aventi carattere nazionale e sede nella regione Basilicata e ritenute, con provvedimento motivato della Giunta regionale, rispettivamente piu' rappresentative a livello regionale"; dopo il 1 comma, cosi' integrato, e' aggiunto il seguente comma: "Il Consiglio di amministrazione e' validamente costituito anche in mancanza, per qualsiasi motivo, di una o piu' designazioni di cui al comma precedente, purche' sia garantita la rappresentanza di almeno la meta' piu' uno dei soggetti aventi diritto". La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione ed enta in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata. Potenza, 12 marzo 1990 MICHETTI