REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1990, n. 8 

  Integrazione   della   legge  regionale  1›  agosto  1988,  n.  29,
concernente il nuovo ordinamento turistico regionale.
(GU n.38 del 29-9-1990)

TITOLO PRIMO
PRINCIPI GENERALI

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   L'articolo  12  della  legge regionale n. 29 del 1› agosto 1988 e'
cosi' integrato:
    dopo la lett. h) del primo comma e' aggiunta la seguente dizione:
"Le designazioni dei rappresentanti di cui alle lettere d) , e) ,  f)
e g) dovranno essere effettuate dalle organizzazioni aventi carattere
nazionale  e  sede  nella  regione   Basilicata   e   ritenute,   con
provvedimento  motivato  della Giunta regionale, rispettivamente piu'
rappresentative a livello regionale";
    dopo il 1› comma, cosi' integrato, e' aggiunto il seguente comma:
"Il Consiglio di amministrazione e' validamente costituito  anche  in
mancanza,  per qualsiasi motivo, di una o piu' designazioni di cui al
comma precedente, purche' sia garantita la rappresentanza  di  almeno
la meta' piu' uno dei soggetti aventi diritto".
   La  presente  legge  e'  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della costituzione ed enta in vigore il giorno  successivo  a  quello
della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  farla
osservare come legge della regione Basilicata.
    Potenza, 12 marzo 1990
 
                               MICHETTI