Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1987, n. 29, relativa agli interventi per lo sviluppo dell'occupazione.(GU n.41 del 20-10-1990)
la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 9 della legge regionale 10 settembre 1987, n. 29 1. All'art. 9 della legge regionale n. 29 del 1987 vengono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 2 e' soppressa; b) dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente comma 5: "5. In ordine allo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, possono essere richieste consulenze tecniche ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, e sue modificazioni ed integrazioni; in tal caso gli esperti possono partecipare direttamente ai lavori del Nucleo di valutazione e i propri pareri devono essere debitamente formalizzati nel verbale della riunione". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 9 marzo 1990 GUERZONI