REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1990, n. 10 

  Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 1990.
(GU n.41 del 20-10-1990)

la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            Articolo unico
 
   L'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1990
gia' autorizzato fino al 28 febbraio  1990  con  legge  regionale  26
gennaio 1990, n. 5 e' prorogato fino al 31 marzo 1990 alle condizioni
tutte previste dalla citata legge regionale.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
     Firenze, 28 febbraio 1990
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 6
febbraio 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo  il  24
febbraio 1990.