Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 1990.(GU n.41 del 20-10-1990)
la seguente legge: Art. 1. Articolo unico L'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1990 gia' autorizzato fino al 28 febbraio 1990 con legge regionale 26 gennaio 1990, n. 5 e' prorogato fino al 31 marzo 1990 alle condizioni tutte previste dalla citata legge regionale. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 28 febbraio 1990 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 febbraio 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 24 febbraio 1990.