I.R.P.E.T. Approvazione esercizio provvisorio bilancio di previsione 1990.(GU n.41 del 20-10-1990)
la seguente legge: Articolo unico L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.) ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 art. 100, in quanto applicabile all'I.R.P.E.T., a seguito della richiesta avanzata con delibera n. 292 del 19 dicembre 1989 dal Consiglio di amministrazione, e' autorizzato a gestire provvisorimente comunque non oltre il 31 marzo 1990, il Bilancio per l'anno finanziario 1990 gia' approvato dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.P.E.T., con delibera n. 291 del 18 dicembre 1989 e depositato presso il Consiglio Regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita legge regionale secondo gli stati di previsione e con le modalita' previste dalla delibera di approvazione. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 8 marzo 1990 BENELLI Incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92 La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 febbraio 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 3 marzo 1990.