REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1990, n. 15 

  E.T.S.A.F. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l'esercizio 1990.
(GU n.41 del 20-10-1990)

la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   L'Ente  Toscano  di  Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.) e'
autorizzato, come da richiesta del Consiglio di  amministrazione  con
delibera n. 411 del 29 dicembre 1989, alla gestione provvisoria, fino
a quando sia approvato per legge comunque non oltre il 31 marzo 1990,
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 approvato
con delibera del Consiglio di amministrazione n. 410 del 29  dicembre
1989  e  depositato  al  Consiglio  Regionale  secondo  gli  stati di
previsione  e  con  le   modalita'   previste   nella   delibera   di
approvazione.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 8 marzo 1990
                                             BENELLI
                        Incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92
   La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 6
febbraio 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del  Governo  il  3
marzo 1990.