E.T.S.A.F. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio 1990.(GU n.41 del 20-10-1990)
la seguente legge: Articolo unico L'Ente Toscano di Sviluppo Agricolo e Forestale (E.T.S.A.F.) e' autorizzato, come da richiesta del Consiglio di amministrazione con delibera n. 411 del 29 dicembre 1989, alla gestione provvisoria, fino a quando sia approvato per legge comunque non oltre il 31 marzo 1990, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 410 del 29 dicembre 1989 e depositato al Consiglio Regionale secondo gli stati di previsione e con le modalita' previste nella delibera di approvazione. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 8 marzo 1990 BENELLI Incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92 La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 6 febbraio 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 3 marzo 1990.