Disposizioni integrative della legge regionale n. 15/89. Trasferimento a nuovo ente dell'esercizio di funzioni amministrative regionali disciplina generale competente per gli affari pendenti e norme per la provvisoria utilizzazione del personale regionale comandato e dei beni regionali.(GU n.41 del 20-10-1990)
la seguente legge: Articolo unico 1. La Giunta regionale, nei casi di trasferimento agli Enti locali dell'esercizio di funzioni regionali gia' delegate alle associazioni intercomunali, puo' avvalersi degli enti locali destinatari delle funzioni, d'intesa con gli stessi, per l'esercizio delle facolta' di cui all'art. 4, 5 comma, della legge regionale 1 marzo 1989, n. 15, relativamente ai procedimenti ivi previsti. 2. Gli Enti locali incaricati deliberano gli atti relativi ai procedimenti di cui al comma precedente in conformita' con le disposizioni deliberate dalla Giunta regionale. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 22 marzo 1990 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 20 febbraio 1990 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 19 marzo 1990.