Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1989, n. 7 avente ad oggetto: "Proroga dei termini di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 15 concernente la nuova normativa per la classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta".(GU n.39 del 6-10-1990)
la seguente legge: Art. 1. Il termine del 31 dicembre 1989, di cui all'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1989, n. 7, e' prorogato al 31 dicembre 1990. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. Napoli, 7 aprile 1990 CLEMENTE DI SAN LUCA