REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 12 

  Deroghe alle disposizioni degli articoli 3 (comma 1) e 19 (comma 2)
della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17 - Interventi nel  settore
del credito agrario di esercizio per la conduzione di aziende singole
ed associate e per la gestione di impianti e servizi associativi.
(GU n.41 del 20-10-1990)

la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Limitatamente all'anno 1990, le domande di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge regionale 12 giugno 1989, n. 17 sono  presentate
dal 1› maggio al 31 luglio.
   2.  In  deroga a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della
citata legge regionale n. 17/1989, fino al  30  giugno  1990  possono
essere   presentate   domande  intese  ad  ottenere  le  agevolazioni
creditizie previste dalle leggi regionali 30 giugno 1973, n.  30;  14
gennaio 1977, n. 5 - articolo 3 e 24 aprile 1979, n. 17 - articolo 4.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.
    Perugia, 4 aprile 1990
 
                              MANDARINI