Modifica alla legge regionale approvata con deliberazione del consiglio regionale n. 550 del 14 marzo 1990, recante: "Modifica articolo 5 ed integrazione legge regionale n. 22/1984 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze".(GU n.40 del 13-10-1990)
la seguente legge: Art. 1. All'articolo 4 della legge regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 550 del 14 marzo 1990, recante: "Modifica articolo 5 ed integrazione legge regionale n. 22/1984 - Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze", l'articolo 10- bis e' cosi sostituito: "Art. 10-bis - Istituzione dei S.A.T. - Sono istituiti i Servizi Assistenza Tossicodipendenti (S.A.T.) presso le Unita' Socio Sanitarie Locali sottoelencate: ____________________________________________________________________ U.S.S.L. Sede Competenza territoriale ____________________________________________________________________ N. 1 Praia a Mare UU.SS.SS.LL. nn. 1, 4, 10 N. 2 Castrovillari U.S.S.L. n. 2 N. 3 Trebisacce U.S.S.L. n. 3 N. 5 Corigliano C. U.S.S.L. n. 5 N. 7 Cariati U.S.S.L. n. 7 N. 9 Cosenza UU.SS.SS.LL. nn. 9, 6, 8, 11, 12 N. 16 Crotone UU.SS.SS.LL. nn. 16, 13, 14, 15 N. 17 Lamezia T. U.S.S.L. n. 17 N. 18 Catanzaro U.S.S.L. n. 18 N. 19 Chiaravalle C. UU.SS.SS.LL. n. 19, 21 N. 20 Soverato U.S.S.L. n. 20 N. 22 Vibo Valentia U.S.S.L. n. 22 N. 23 Nicotera U.S.S.L. n. 23 N. 24 Siderno UU.SS.SS.LL. nn. 24, 28 N. 25 Polistena U.S.S.L. n. 25 N. 26 Palmi UU.SS.SS.LL. nn. 26, 27 N. 30 Melito Porto S. U.S.S.L. n. 30 N. 31 Reggio Cal. UU.SS.SS.LL. nn. 29, 31 I S.A.T. sono servizi socio-sanitari operanti nel territorio attivati presso i presidi ospedalieri con le seguenti competenze: a) prendono in carico l'assistito e provvedono ai suoi bisogni sanitari e sociali; b) provvedono all'accertamento dello stato di tossicodipendenza da sostanze legali ed illegali (alcool compreso), formulano il necessario programma terapeutico in collaborazione con i C.A.T. e ne curano l'attuazione; c) collaborano con i C.A.T. per programmi mirati alle attivita' di prevenzione ed alla tutela della salute dei tossicodipendenti, coinvolgendo, ove possibile, la famiglia e le istituzioni pubbliche e private; d) attuano le convenzioni stipulate dalle Unita' Sanitarie Locali con gli Istituti di Prevenzione e Pena ricadenti nel territorio di competenza, al fine di garantire l'assistenza per i tossicodipendenti detenuti; e) predispongono, ai fini della dissuefazione e della cura per patologie secondarie, le ammissioni presso le unita' operative dei presidi ospedalieri interessati; f) richiedono tutti gli esami ritenuti utili per la attuazione del piano terapeutico; g) inviano al C.A.T. di competenza per ogni soggetto assistito una scheda sanitaria; h) collaborano con i Servizi sociali dei Comuni interessati alla realizzazione di interventi sociali e riabilitativi. Allo scopo di attuare interventi specifici riferiti all'abuso di bevande alcooliche i S.A.T. provvedono inoltre a: 1) alla cura delle situazioni patologiche connesse all'abituale assunzione di alcool; 2) all'attuazione di interventi sanitari di base, psicoterapici e psicologici ed ai trattamenti farmacologici sostitutivi; 3) all'invio dei pazienti presso i reparti ospedalieri di medicina per gli interventi di competenza. Presso gli Ospedali delle Unita' Sanitarie Locali possono essere istituiti i servizi di alcologia, o sezioni o unita' alcologiche. Tali servizi sono organizzati in maniera dipartimentale in collegamento funzionale con una divisione ospedaliera, preferibilmente di medicina generale e utilizzano gli organici del reparto e del S.A.T., ove esista. Essi sono strutturati in ambulatorio, sale di riunioni e posti letto. I posti letto in numero di quattro su 32 vanno ottenuti anche riconvertendo i posti sottoutilizzati. Il personale del servizio di alcologia fa capo al responsabile della divisione dove ha sede il servizio stesso ed e' coordinata per come previsto dal terzo comma del successivo articolo 10- ter. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 20 aprile 1990 OLIVO