REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1990, n. 28 

  Modifica  alla  legge  regionale  approvata  con  deliberazione del
consiglio regionale n. 550 del  14  marzo  1990,  recante:  "Modifica
articolo  5 ed integrazione legge regionale n. 22/1984 - Prevenzione,
cura e riabilitazione delle tossicodipendenze".
(GU n.40 del 13-10-1990)

la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'articolo  4  della legge regionale approvata con deliberazione
del Consiglio regionale n. 550 del 14 marzo 1990, recante:  "Modifica
articolo  5 ed integrazione legge regionale n. 22/1984 - Prevenzione,
cura e riabilitazione delle tossicodipendenze", l'articolo 10- bis e'
cosi sostituito:
   "Art.  10-bis  - Istituzione dei S.A.T. - Sono istituiti i Servizi
Assistenza  Tossicodipendenti  (S.A.T.)  presso   le   Unita'   Socio
Sanitarie Locali sottoelencate:
 
____________________________________________________________________
U.S.S.L.   Sede              Competenza territoriale
____________________________________________________________________
N. 1   Praia a Mare       UU.SS.SS.LL. nn. 1, 4, 10
N. 2   Castrovillari      U.S.S.L. n. 2
N. 3   Trebisacce         U.S.S.L. n. 3
N. 5   Corigliano C.      U.S.S.L. n. 5
N. 7   Cariati            U.S.S.L. n. 7
N. 9   Cosenza            UU.SS.SS.LL. nn. 9, 6, 8, 11, 12
N. 16  Crotone            UU.SS.SS.LL. nn. 16, 13, 14, 15
N. 17  Lamezia T.         U.S.S.L. n. 17
N. 18  Catanzaro          U.S.S.L. n. 18
N. 19  Chiaravalle C.     UU.SS.SS.LL. n. 19, 21
N. 20  Soverato           U.S.S.L. n. 20
N. 22  Vibo Valentia      U.S.S.L. n. 22
N. 23  Nicotera           U.S.S.L. n. 23
N. 24  Siderno            UU.SS.SS.LL. nn. 24, 28
N. 25  Polistena          U.S.S.L. n. 25
N. 26  Palmi              UU.SS.SS.LL. nn. 26, 27
N. 30  Melito Porto S.    U.S.S.L. n. 30
N. 31  Reggio Cal.        UU.SS.SS.LL. nn. 29, 31
 
   I  S.A.T.  sono  servizi  socio-sanitari  operanti  nel territorio
attivati presso i presidi ospedalieri con le seguenti competenze:
     a)  prendono  in carico l'assistito e provvedono ai suoi bisogni
sanitari e sociali;
     b)  provvedono all'accertamento dello stato di tossicodipendenza
da sostanze  legali  ed  illegali  (alcool  compreso),  formulano  il
necessario  programma terapeutico in collaborazione con i C.A.T. e ne
curano l'attuazione;
     c)  collaborano con i C.A.T. per programmi mirati alle attivita'
di prevenzione ed alla tutela  della  salute  dei  tossicodipendenti,
coinvolgendo, ove possibile, la famiglia e le istituzioni pubbliche e
private;
     d)  attuano  le  convenzioni  stipulate  dalle  Unita' Sanitarie
Locali  con  gli  Istituti  di  Prevenzione  e  Pena  ricadenti   nel
territorio  di  competenza,  al  fine di garantire l'assistenza per i
tossicodipendenti detenuti;
     e)  predispongono,  ai fini della dissuefazione e della cura per
patologie secondarie, le ammissioni presso le  unita'  operative  dei
presidi ospedalieri interessati;
     f)  richiedono  tutti gli esami ritenuti utili per la attuazione
del piano terapeutico;
     g)  inviano  al C.A.T. di competenza per ogni soggetto assistito
una scheda sanitaria;
     h) collaborano con i Servizi sociali dei Comuni interessati alla
realizzazione di interventi sociali e riabilitativi.
   Allo  scopo  di attuare interventi specifici riferiti all'abuso di
bevande alcooliche i S.A.T. provvedono inoltre a:
    1)  alla  cura delle situazioni patologiche connesse all'abituale
assunzione di alcool;
    2) all'attuazione di interventi sanitari di base, psicoterapici e
psicologici ed ai trattamenti farmacologici sostitutivi;
    3)  all'invio  dei  pazienti  presso  i  reparti  ospedalieri  di
medicina per gli interventi di competenza.
   Presso  gli  Ospedali delle Unita' Sanitarie Locali possono essere
istituiti i servizi di alcologia, o sezioni o unita' alcologiche.
   Tali   servizi  sono  organizzati  in  maniera  dipartimentale  in
collegamento    funzionale    con    una    divisione    ospedaliera,
preferibilmente  di  medicina  generale e utilizzano gli organici del
reparto e del S.A.T., ove esista.
   Essi  sono  strutturati  in  ambulatorio, sale di riunioni e posti
letto. I posti letto in numero di quattro su 32 vanno ottenuti  anche
riconvertendo i posti sottoutilizzati.
   Il  personale  del  servizio  di alcologia fa capo al responsabile
della divisione dove ha sede il servizio stesso ed e' coordinata  per
come previsto dal terzo comma del successivo articolo 10- ter.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 20 aprile 1990
 
                                OLIVO