Modifiche ed integrazioni al comma 5 dell'art. 13 del regolamento di attuazione della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 recante: "Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale dei portatori".(GU n.39 del 6-10-1990)
la seguente legge: Articolo unico Il quinto comma dell'articolo 13 del Regolamento di attuazione della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 e' cosi' modificato: "Il pagamento delle rette verra' effettuato dalle UU.SS.LL. di provenienza dell'assistito che riceveranno il finanziamento necessario, tranne che per i Centri gestiti da associazioni senza fini di lucro e con utenti assistiti in regime di internato, per i quali il pagamento sara' effettuato dalla U.S.L. nella quale e' ubicata la struttura". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. Napoli, 27 aprile 1990 CLEMENTE DI SAN LUCA