REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1990, n. 29 

  Adeguamento  della  normativa  per  i  servizi di sviluppo agricolo
regionali.
(GU n.39 del 6-10-1990)

la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione  Campania,  al  fine  di  soddisfare le esigenze della
divulgazione  a  sostegno  dello   sviluppo   agricolo,   indice   un
corso-concorso  per  l'ammissione nella prima qualifica dirigenziale,
al quale potra' partecipare il personale gia' nei ruoli della  Giunta
regionale  in  possesso  dell'VIII  livello funzionale e dei seguenti
requisiti:
    a)   diploma  di  laurea  in  scienze  agrarie  o  scienze  della
produzione animale o in medicina veterinaria o in scienze forestali o
in chimica;
    b) titolo di divulgatore agricolo o abilitazione professionale;
    c)  anzianita'  di  quattro  anni e mesi sei di servizio comunque
prestato nel Servizio sperimentazione informazione  e  consulenza  in
agricoltura  (Se.S.I.C.A.) nel campo dei Servizi di Sviluppo agricolo
(S.S.A.) di cui alla legge regionale n. 7 del  3  gennaio  1985  alla
data di entrata in vigore della presente legge.
   Le  modalita'  per  l'espletamento  del corso-concorso indicato al
primo comma del presente articolo verranno definite con deliberazione
della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   I posti da riservare al corso-concorso vengono stabiliti in numero
di 50 unita', pari al 10% della dotazione  organica  complessiva  del
personale del Se.S.I.C.A.
   L'immissione  nella  prima  qualifica  dirigenziale  del personale
giudicato idoneo verra'  disposta  in  soprannumero  e  saranno  resi
indisponibili altrettanti posti di VIII livello.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  regione  Campania.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque
spetti,  di  osservarla e di farla osservare come legge della regione
Campania.
    Napoli, 27 aprile 1990
 
                         CLEMENTE DI SAN LUCA