Adeguamento della normativa per i servizi di sviluppo agricolo regionali.(GU n.39 del 6-10-1990)
la seguente legge: Art. 1. La Regione Campania, al fine di soddisfare le esigenze della divulgazione a sostegno dello sviluppo agricolo, indice un corso-concorso per l'ammissione nella prima qualifica dirigenziale, al quale potra' partecipare il personale gia' nei ruoli della Giunta regionale in possesso dell'VIII livello funzionale e dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in scienze agrarie o scienze della produzione animale o in medicina veterinaria o in scienze forestali o in chimica; b) titolo di divulgatore agricolo o abilitazione professionale; c) anzianita' di quattro anni e mesi sei di servizio comunque prestato nel Servizio sperimentazione informazione e consulenza in agricoltura (Se.S.I.C.A.) nel campo dei Servizi di Sviluppo agricolo (S.S.A.) di cui alla legge regionale n. 7 del 3 gennaio 1985 alla data di entrata in vigore della presente legge. Le modalita' per l'espletamento del corso-concorso indicato al primo comma del presente articolo verranno definite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I posti da riservare al corso-concorso vengono stabiliti in numero di 50 unita', pari al 10% della dotazione organica complessiva del personale del Se.S.I.C.A. L'immissione nella prima qualifica dirigenziale del personale giudicato idoneo verra' disposta in soprannumero e saranno resi indisponibili altrettanti posti di VIII livello. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. Napoli, 27 aprile 1990 CLEMENTE DI SAN LUCA