Norme transitorie della legge regionale su: "Tutela del patrimonio storico e culturale delle societa' di mutuo soccorso".(GU n.40 del 13-10-1990)
la seguente legge: Art. 1. Norme transitorie della legge regionale sulla tutela del patrimonio storico e culturale delle Societa' di mutuo soccorso Le domande di contributo di cui alla legge regionale approvata in data 14 marzo 1990 su: "Tutela del patrimonio storico e culturale delle Societa' di mutuo soccorso" in sede di prima applicazione, per l'anno in corso, devono essere presentate entro il 30 luglio 1990 con le stesse modalita' previste all'art. 4 della legge citata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 9 aprile 1990 BELTRAMI