REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1990, n. 25 

  Norme  transitorie della legge regionale su: "Tutela del patrimonio
storico e culturale delle societa' di mutuo soccorso".
(GU n.40 del 13-10-1990)

la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Norme transitorie della legge regionale sulla tutela
 del patrimonio storico e culturale delle Societa' di mutuo soccorso
 
   Le domande di contributo di cui alla legge regionale approvata in
data  14  marzo  1990  su: "Tutela del patrimonio storico e culturale
delle
Societa' di mutuo soccorso" in sede di prima applicazione, per l'anno
in corso, devono essere presentate entro il 30  luglio  1990  con  le
stesse modalita' previste all'art. 4 della legge citata.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 9 aprile 1990
 
                               BELTRAMI