Risarcimento dei danni arretrati arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli nelle aree protette regionali.(GU n.42 del 27-10-1990)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 1990) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Per il risarcimento dei danni causati alle coltivazioni agricole ed ai pascoli dall'azione della fauna selvatica negli anni antecendenti al 1989 nelle aree protette istituite dalla Regione Piemonte ai sensi delle vigenti leggi in materia di Parchi e Riserve naturali, la Giunta Regionale e' autorizzata ad utilizzare il capitolo 8210 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1990 ed i corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. 2. Il risarcimento dei danni e' ammesso esclusivamente nel caso in cui gli stessi siano stati oggetto di accertamento e la Provincia competente per territorio li abbia riconosciuti risarcibili a seguito di valutazione istruttoria. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 23 aprile 1990 BELTRAMI