REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1990, n. 48 

  Risarcimento  dei  danni  arretrati  arrecati dalla fauna selvatica
alle  coltivazioni  agricole  ed  ai  pascoli  nelle  aree   protette
regionali.
(GU n.42 del 27-10-1990)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 18
                          del 2 maggio 1990)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                            IL PRESIDENTE
                        DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Per  il  risarcimento  dei  danni  causati  alle  coltivazioni
agricole ed ai pascoli dall'azione della fauna selvatica  negli  anni
antecendenti  al  1989  nelle  aree  protette istituite dalla Regione
Piemonte ai sensi delle vigenti leggi in materia di Parchi e  Riserve
naturali,  la  Giunta  Regionale  e'  autorizzata  ad  utilizzare  il
capitolo 8210 del bilancio di previsione della spesa per l'anno  1990
ed i corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
   2. Il risarcimento dei danni e' ammesso esclusivamente nel caso in
cui gli stessi siano stati oggetto di  accertamento  e  la  Provincia
competente per territorio li abbia riconosciuti risarcibili a seguito
di valutazione istruttoria.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 23 aprile 1990
 
                               BELTRAMI