Modificazione della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, recante norme per la utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilita' nelle unita' sanitarie locali.(GU n.42 del 27-10-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 55 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 e' sostituito dal seguente: "Il pagamento delle spese e', in via ordinaria, disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi a favore dei creditori diretti, fatte salve la cessione o la domiciliazione del credito da parte del creditore nelle forme stabilite dalla legislazione vigente.". 2. L'art. 56 della legge regionale 22/80 e' sostituito dal seguente: "Art. 56. Riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento 1. Scaduti i termini contrattualmente stabiliti per il pagamento delle forniture senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi. 2. Fino al 180 giorno dalla data in cui la fattura e' pervenuta, determinata con le modalita' di cui all'art. 51 sono dovuti gli interessi legali maturati alla data di emissione del mandato. 3. A decorrere dal 180 giorno dalla data di cui al comma 2, fino alla data di emissione del mandato, sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dei Ministri del tesoro e per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. 4. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora complessivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile. 5. Alla liquidazione degli interessi si provvede su presentazione di fattura da parte del fornitore o del soggetto cui il credito sia stato eventualmente trasferito con le forme previste dal primo comma dell'art. 55. 6. I creditori titolari di rapporto convenzionale regolamentato da specifica normativa di legge ovvero da accordi nazionali e regionali per la fissazione di rette e tariffe corrispondenti a prestazioni di carattere sanitario, hanno diritto al riconoscimento degli interessi per ritardato pagamento da fissare e corrispondere con le modalita' previste in apposite intese stipulate regionalmente con le associazioni di categoria interessate ed entro i limiti del tasso annualmente accertato di cui al comma 3 del presente articolo.". 3. All'art. 59 della legge regionale 22/80 e' aggiunto il seguente comma: "Il funzionario delegato puo' ordinare il pagamento di spese a mezzo 'ordinativi di pagamento' previsto dal regolamento 9 dicembre 1978, n. 50, anche in deroga alle condizioni previste dall'art. 6 del citato regolamento, purche' autorizzato da specifico atto motivato del comitato di gestione. Gli ordinativi di pagamento sono tratti sull'istituto o istituti tesorieri.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 5 maggio 1990 GUERZONI