Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 gennaio 1990, n. 12: "Costituzione delle comunita' montane".(GU n.44 del 10-11-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12 e' sostituito dai seguenti commi: "Del comitato tecnico di cui alla lettera a) dell'art. 9 fa parte un funzionario della Regione assegnato al servizio o alle unita' organizzative pluridisciplinari della programmazione. Qualora esigenze organizzative dei suddetti servizi o delle unita' pluridisciplinari non consentano tale designazione, la giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio programmazione, puo' individuare i funzionari regionali tra quelli appartenenti ad altri servizi che presentino specifiche competenze in materia. Le norme degli statuti delle comunita' montane sono integrate dalla disposizione di cui al precedente comma". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 23 gennaio 1990 MASSI