REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 103 

  Nulla  osta  per  l'impiego  degli  autobus di linea in servizio di
noleggio occasionale ed eccezionale.
(GU n.45 del 17-11-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Il  secondo  comma  dell'art.  2 della legge regionale 10 febbraio
1988, n. 18, e' sostituito dal seguente:
   "Il  nulla  osta di cui il comma precedente puo' essere rilasciato
per  gli  autobus  acquistati  con  l'intervento  delle   provvidenze
regionali solo fino al 31 luglio 1990".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 14 dicembre 1989
 
                               MATTUCCI