REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990, n. 25 

  Modifica  del  primo  comma  dell'art.  10 della legge regionale 23
ottobre  1979,  n.  65,  concernente:  "Interventi  a  favore   degli
emigranti e delle loro famiglie".
(GU n.8 del 23-2-1991)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo  comma dell'art. 10 della legge regionale 23 ottobre
1979, n. 65 viene soppresso e sostituito dal seguente:
    "1.  La  Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente,
sentita la consulta per l'emigrazione:
      a)   sottopone  all'approvazione  del  consiglio  regionale  il
programma triennale di interventi;
      b)  adotta  annualmente apposito provvedimento per l'attuazione
del proramma e presenta alla commissione consiliare competente,  alla
fine  di  ogni  anno,  una  relazione  sullo  stato di attuazione del
programma".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 11 maggio 1990
 
                              COLASANTO