Adeguamento dei compensi previsti dall'art. 15 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9: "Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidita' civile, alle condizioni visive e al sordomutismo" modificata dall'art. 6 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 18.(GU n.47 del 1-12-1990)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Il primo comma dell'art. 15 (Spese di funzionamento) della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9 concernente: "Disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidita' civile, alle condizioni visive e al sordomutismo" come modificato dall'art. 6 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto dal successivo terzo comma, ai componenti gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 13 e' corrisposta per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del rispettivo collegio, una indennita' pari a quella prevista per i componenti dei comitati regionali di controllo della legislazione regionale vigente, ove cio' sia consentito dalla normativa degli ordinamenti di appartenenza dei singoli componenti". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 2 gennaio 1990 GIOVENZANA (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 novembre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 23 dicembre 1989 prot. 20202/3024).