REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1990, n. 2 

  Adeguamento   dei   compensi  previsti  dall'art.  15  della  legge
regionale 5 febbraio 1982, n. 9:  "Disciplina  degli  accertamenti  e
delle certificazioni medico-legali relativi agli stati di invalidita'
civile,  alle  condizioni  visive  e  al   sordomutismo"   modificata
dall'art. 6 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 18.
(GU n.47 del 1-12-1990)

                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Il  primo  comma  dell'art.  15 (Spese di funzionamento) della
legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9 concernente: "Disciplina  degli
accertamenti e delle certificazioni medico-legali relativi agli stati
di invalidita' civile, alle condizioni visive e al sordomutismo" come
modificato dall'art. 6 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 18, e'
sostituito dal seguente:
   "Salvo  quanto  disposto dal successivo terzo comma, ai componenti
gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli  2,  4  e  13  e'
corrisposta per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute
del rispettivo collegio, una indennita' pari a quella prevista per  i
componenti  dei  comitati  regionali  di controllo della legislazione
regionale vigente, ove cio'  sia  consentito  dalla  normativa  degli
ordinamenti di appartenenza dei singoli componenti".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
 
della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 2 gennaio 1990
 
                              GIOVENZANA
 
  (Approvata  dal  Consiglio  regionale  nella seduta del 22 novembre
1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del  23  dicembre
1989 prot. 20202/3024).