REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1990, n. 45 

  Personale  dei  gruppi  consiliari - Mantenimento in servizio nella
fase di ricostituzione.
(GU n.49 del 22-12-1990)

la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Nelle  more della ricostituzione dei gruppi consiliari conseguente
al rinnovo del consiglio  regionale,  secondo  le  modalita'  fissate
dall'art.  24 del regolamento interno, il personale ad essi assegnato
resta in servizio presso le strutture dei gruppi medesimi per i quali
prestavano  servizio  alla  data  del  loro  scioglimento, secondo le
direttive dell'ufficio di presidenza.
   Nel  caso  di  impossibilita'  di  ricostituzione di un gruppo nei
termini previsti dal regolamento, l'ufficio di presidenza provvede ad
assegnare  il  relativo  personale agli uffici del consiglio ovvero a
restituirlo alla giunta regionale, se da questa proveniente.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 17 aprile 1990
 
                               MATTUCCI