Modificazioni della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21. Nuove norme in materia di tutela del patrimonio faunistico e di disciplina della caccia.(GU n.6 del 9-2-1991)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La legge regionale 3 giugno 1986, n. 21, e' cosi modificata: 1) al quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 3 giugno 1986, n. 21, la parola "sei" e' sostituita con "nove"; 2) al secondo comma dell'art. 28 i numeri degli articoli "6, 7, 8, 9, 10" sono sostituiti con "7, 8, 9, 10, 11". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria. Perugia, 8 novembre 1990 MANDARINI