Modificazione al disciplinare di produzione dei vini "Colli del Trasimeno".(GU n.3 del 4-1-1991)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Colli del Trasimeno" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere per la tipologia "Colli del Trasimeno" Bianco la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione di cui trattasi; Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione del suddetto vino dove si prevede la facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite dell'estratto secco netto; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle mutate tecniche di produzione ed alle esigenze commerciali del vino in discorso di accogliere la richiesta degli interessati; Decreta: Articolo unico Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata "Colli del Trasimeno" Bianco previsto nella misura di 19 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972, e' modificato nella misura di 16 per mille. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 1990 Il Ministro: SACCOMANDI