UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.5 del 7-1-1991)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  delibera  del  consiglio della facolta' di agraria del 5
settembre 1989, con la  quale  e'  stata  approvata  la  proposta  di
istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in valorizzazione e
conservazione degli ambienti agricoli e forestali;
  Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989;
  Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre
1989;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990 in merito alla istituzione
della  scuola  di  specializzazione in valorizzazione e conservazione
degli ambienti agricoli e forestali;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale  di  cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e'
modificato come segue:
                               Art. 1.
  Nel  titolo  I,  costituzione  dell'Universita', all'art. 2, tra le
scuole di specializzazione costituite nella facolta'  di  agraria  in
Piacenza,  va  inserita,  secondo  l'ordine  alfabetico, la scuola di
specializzazione in valorizzazione  e  conservazione  degli  ambienti
agricoli e forestali.
  Nella  parte  VI,  delle  scuole  e  dei corsi post-universitari di
perfezionamento e di specializzazione  al  titolo  VII,  facolta'  di
agraria,  dopo  l'art.  298  e  con  il conseguente spostamento degli
articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
all'istituzione  della scuola di specializzazione in valorizzazione e
conservazione degli ambienti agricoli e forestali.
             Scuola di specializzazione in valorizzazione
         e conservazione degli ambienti agricoli e forestali
  Art.   299.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
"valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e  forestali"
presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore.
  La scuola si articola nei seguenti indirizzi:
   1) difesa e conservazione del suolo;
   2) difesa e conservazione delle acque;
   3) valutazione e gestione del territorio agricolo;
   4) valutazione e gestione del territorio forestale;
   5) utilizzazione e recupero delle aree svantaggiate;
   6) tecniche agricole ambientali.
  La   scuola   ha  lo  scopo  di  formare  competenze  professionali
specifiche nel  campo  della  valorizzazione  e  conservazione  degli
ambienti agricoli e forestali.
  La  scuola  rilascia  il titolo di specialista in "valorizzazione e
conservazione  degli  ambienti  agricoli  e  forestali",  l'indirizzo
seguito viene riportato soltanto nel certificato di studio.
  Art.  300.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  due  anni  e  non e'
suscettibile  di  abbreviazioni.  Ciascun  anno  prevede  un  impegno
complessivo  di seicento ore, di cui quattrocento ore di insegnamento
e duecento ore di attivita' pratiche  guidate  di  lavoratorio  o  di
campagna  e  di eventuali viaggi di studio. In base alle strutture ed
alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare  un
numero  massimo  di trenta iscritti per ciascun anno di corso, per un
totale di sessanta specializzandi.
  Art.  301.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale,  concorre  al
funzionamento  della  scuola  la  facolta'  di   agraria   (Piacenza)
dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore (Milano) con l'istituto di
chimica, il centro di  calcolo  C.R.E.U.S.A.  ed  il  laboratorio  di
radioisotopi,  oltre  ai  laboratori,  ai servizi, alle aziende ed ai
campi gestiti a qualunque titolo dalla facolta'.
  Art. 302. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati in scienze  agrarie,  in  scienze  forestali  e  in
agricoltura  tropicale  e  sub-tropicale,  in possesso del diploma di
abilitazione. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla
scuola  coloro  che siano in possesso del titolo di studio conseguito
presso  universita'  straniere  e  che  sia  equipollente,  ai  sensi
dell'art.  332  del  testo  unico  31  agosto 1933, n. 1592, a quelli
richiesti nel comma precedente.
  Art. 303. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno - comuni a tutti gli indirizzi:
   1) ecosistemi naturali e antropizzati;
   2) informatica applicata ai sistemi agro-forestali;
   3) legislazione e diritto ambientale;
   4) pedologia;
   5) sistemi di rilievo e acquisizione dei dati agrometeorologici;
   6) socio-economia delle risorse agro-forestali;
   7) telerilevamento, fotointerpretazione e cartografia.
  2› Anno - indirizzo "difesa e conservazione del suolo":
   1) analisi dei processi erosivi;
   2) aspetti socio-economici della conservazione del suolo;
   3) degradazione chimica dei suoli;
   4) geologia applicata;
   5) interventi agronomici;
   6) opere per la correzione dei torrenti;
   7) stabilizzazione dei versanti;
   8) opzionale;
   9) opzionale;
   10) opzionale.
  2› Anno - indirizzo "difesa e conservazione delle acque":
   1) aspetti socio-economici dell'uso delle acque in agricoltura;
   2) bilancio idrologico nei bacini agro-forestali;
   3) idrogeologia;
   4) inquinamento delle acque da fonti agricole ed industriali;
   5) legislazione e diritto nell'uso delle acque in agricoltura;
   6) pianificazione degli interventi sistematori;
   7) qualita' delle acque per usi agricoli;
   8) raccolta e gestione delle acque per uso agricolo;
   9) opzionale;
   10) opzionale.
  2›   Anno  -  indirizzo  "valutazione  e  gestione  del  territorio
agricolo":
   1) agrometereologia;
   2) economia delle risorse naturali e degli interventi;
   3) geomorfologia;
   4) programmazione degli interventi sul territorio agricolo;
   5)   valutazione   delle   capacita'  e  suscettivita'  d'uso  del
territorio;
   6) opzionale;
   7) opzionale;
   8) opzionale.
  2›   Anno   -   indirizzo  "utilizzazione  e  recupero  delle  aree
svantaggiate":
   1) aridocoltura;
   2) climatologia e metereologia;
   3) morfogenesi e stabilita' territoriale;
   4) socio-economia delle aree svantaggiate;
   5) tecniche di rimboschimento nelle zone aride;
   6) uso e gestione dei pascoli naturali;
   7) valutazione delle capacita' d'uso del territorio;
   8) opzionale;
   9) opzionale;
   10 opzionale.
  2›   Anno  -  indirizzo  "valutazione  e  gestione  del  territorio
forestale":
   1) aspetti socio-economici;
   2) ecologia applicata;
   3) metereologia applicata;
   4) metodi di valutazione dell'impatto ambientale;
   5) modellistica ecologica;
   6) simulazione idrologica e previsione delle piene;
   7) tecniche di rimboschimento e bio-ingegneria forestale;
   8) opzionale;
   9) opzionale.
  2› Anno - indirizzo "tecniche agricole ambientali":
   1) ecofisiologia vegetale;
   2) fitosociologia;
   3) fitogeografia;
   4) gestione e confronto della flora infestante;
   5) lotta biologica integrata;
   6) qualita' e valore alimentare delle produzioni agrarie;
   7) sistemi agricoli poli-colturali;
   8) uso e riciclo delle biomasse e necromasse in agricoltura;
   9) opzionale.
  Discipline opzionali:
   1) analisi chimico-agraria;
   2) chimica analitica agraria;
   3) chimica e biochimica dei fitofarmaci;
   4) classificazione agronomica dei suoli;
   5) controllo dell'erosione;
   6) fotointerpretazione e cartografia dei suoli;
   7) idraulica ed idrologia dei corsi d'acqua naturali;
   8) influenza idrologica della vegetazione;
   9) inquinamento da biotipi;
   10) inquinamento del suolo da fonti agricole, industriali, urbane;
   11) microbiologia del suolo;
   12) modelli di utilizzazione e gestione delle risorse naturali;
   13) modellistica del ciclo erosivo;
   14) pianificazione degli interventi di sistemazione;
   15) problemi di degradazione e desertificazione dei suoli;
   16) prodotti chimici usati in agricoltura;
   17) protezione dalle valanghe;
   18) simulazione idrologica e previsione delle piene;
   19)  tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto idraulico
del territorio;
   20) uso e riciclo delle biomasse in agricoltura;
   21) valutazione chimico-agraria del suolo;
   22) valutazione e controllo delle piene.
  Ciascun  anno  accademico e' suddiviso in due semestri. L'afferenza
delle discipline a ciascun semestre e' stabilita dal consiglio  della
scuola  all'inizio di ogni anno accademico. Il consiglio della scuola
predispone un  apposito  libretto  di  frequenza  che  consenta  allo
specializzando  e  al  consiglio  stesso  il controllo dell'attivita'
svolta e dell'acquisizione dei processi compiuti.
  Art. 304. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  e
extra universitari.
  Lo  specializzando  dovra'  inoltre  svolgere, sotto la guida di un
docente designato dal consiglio della scuola, il  tirocinio  pratico.
La  frequenza  ai  corsi e l'effettuazione del tirocinio pratico sono
obbligatorie.
  Art.  305. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 14 novembre 1990
                                                  Il rettore: BAUSOLA