MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 novembre 1990 

  Abrogazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 gennaio 1968 con
il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni  e  le  imprese  di
assicurazioni  sulla  vita sono state autorizzate ad utilizzare nuovi
criteri per la determinazione dei tassi di premio della copertura del
rischio di invalidita' equiparata a decesso.
(GU n.10 del 12-1-1991)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio-decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto   il  decreto  ministeriale  5  gennaio  1968  con  il  quale
l'Istituto  nazionale   delle   assicurazioni   e   le   imprese   di
assicurazioni  sulla  vita sono state autorizzate ad utilizzare nuovi
criteri per la determinazione dei tassi di premio della copertura del
rischio di invalidita' equiparata a decesso;
  Considerato  che,  a seguito delle revisioni tariffarie effettuate,
le imprese utilizzano specifiche tariffe per la copertura del rischio
di  invalidita'  e  che  pertanto  le  citate disposizioni, di cui al
decreto ministeriale 5 gennaio 1968, risultano superate;
  Vista  la  lettera  in data 11 maggio 1990, n. 021722, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole all'abrogazione di quanto disposto con il  citato  decreto
ministeriale 5 gennaio 1968;
                               Decreta:
  L'art.  2  del  decreto  ministeriale  5 gennaio 1968 concernente i
criteri, autorizzati all'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni  e
alle  imprese  di assicurazione sulla vita, per la determinazione dei
tassi di premio della copertura del rischio di invalidita' equiparata
a  decesso  previo  ricorso  ai  tassi  di premio delle assicurazioni
temporanee per il caso di morte e' abrogato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 novembre 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA