Abrogazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 gennaio 1968 con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese di assicurazioni sulla vita sono state autorizzate ad utilizzare nuovi criteri per la determinazione dei tassi di premio della copertura del rischio di invalidita' equiparata a decesso.(GU n.10 del 12-1-1991)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio-decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1968 con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese di assicurazioni sulla vita sono state autorizzate ad utilizzare nuovi criteri per la determinazione dei tassi di premio della copertura del rischio di invalidita' equiparata a decesso; Considerato che, a seguito delle revisioni tariffarie effettuate, le imprese utilizzano specifiche tariffe per la copertura del rischio di invalidita' e che pertanto le citate disposizioni, di cui al decreto ministeriale 5 gennaio 1968, risultano superate; Vista la lettera in data 11 maggio 1990, n. 021722, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'abrogazione di quanto disposto con il citato decreto ministeriale 5 gennaio 1968; Decreta: L'art. 2 del decreto ministeriale 5 gennaio 1968 concernente i criteri, autorizzati all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alle imprese di assicurazione sulla vita, per la determinazione dei tassi di premio della copertura del rischio di invalidita' equiparata a decesso previo ricorso ai tassi di premio delle assicurazioni temporanee per il caso di morte e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 1990 Il Ministro: BATTAGLIA