MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
        il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.11 del 14-1-1991)

   Con  decreto  ministeriale 12 novembre 1990 e' disposta la proroga
del trattamento straordinario di integrazione  salariale  sino  al  9
dicembre 1990 unicamente nei confronti di quei lavoratori, dipendenti
dalla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - Gruppo Fit ferrotubi,
in  amministrazione straordinaria, unita' di Sestri Levante (Genova),
i quali hanno maturato e matureranno il  diritto  al  trattamento  di
pensionamento  anticipato,  di cui al richiamato art. 4, comma 8, del
decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, entro il 31 dicembre 1991.
   Il  presente  provvedimento  ha operativita' individuale fino alla
data di  maturazione  dei  requisiti  previsti  per  beneficiare  del
predetto trattamento di pensionamento anticipato.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto ministeriale 14 novembre 1990 in favore di lavoratori
dipendenti  dalle  aziende  sotto   specificate,   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.p.a. Editoriale stampa triestina, con sede in Trieste e
   stabilimenti di Gorizia e Trieste:
periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (articoli 35 e 37 della legge n. 416/1981)
   CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1› maggio 1989;
pagamento diretto: no.
2) S.p.a. I.R.E.T., con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:
periodo: dal 29 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.
3) S.p.a. Stock, con sede in Trieste, stabilimento di Trieste e
   depositi vari:
periodo: dal 13 agosto 1990 al 9 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1› luglio 1988: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.
4) S.p.a. Stock, con sede in Trieste, stabilimento di Trieste e
   depositi vari:
periodo: dal 10 febbraio 1991 al 28 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1› luglio 1988: dal 15 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.
    L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti  italiani  sono  autorizzati,
la'  dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 14 novembre 1990 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.r.l. Eros Botticelli, con sede in Civitanova Marche (Macerata)
   e  stabilimenti  di  Lido  di Fermo (Ascoli Piceno) e Montegranaro
   (Ascoli Piceno):
periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 27 settembre 1989;
pagamento diretto: si.
  2) S.p.a. Nuova chimica biosintesi, con sede in Palermo e
   stabilimento  di  Saline  Joniche  di  Montebello  Jonico  (Reggio
   Calabria):
periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.
  3) S.p.a. Cartiera di Arbatax, con sede in Milano e stabilimento di
   Arbatax (Nuoro):
periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 16 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  4) S.p.a. Calzaturificio Fiorenzuola, con sede in Sierra de' Conti
   (Ancona)  e stabilimenti di Serra de' Conti (Ancona), via Gianelli
   e Serra de' Conti (Ancona), via S. Lucia:
periodo: dal 2 aprile 1990 al 31 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.
  5) S.n.c. Panno Renato & Ennio, con sede in Rende (Cosenza) e
   stabilimento di Rende (Cosenza):
periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 giugno
   1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dall'8 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  6) S.r.l. Lewis Tricot, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e
   stabilimento di Bastia Umbra (Perugia):
periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 marzo
   1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  7) S.p.a. Alutekne, con sede in Noicattaro (Bari) e stabilimento di
   Noicattaro (Bari):
periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27
   febbraio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
  8) S.p.a. Alco, con sede in Bari e stabilimento di Bari:
periodo: dal 27 maggio 1990 al 26 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1› dicembre 1986;
pagamento diretto: si.
  9) S.r.l. Pe.Ca.P. sport, con sede in Monsanpolo del Tronto (Ascoli
   Piceno) e stabilimento di Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno):
periodo: dal 13 agosto 1990 al 13 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19
   febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 19 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
10) S.r.l. Pe.Ca.P. sport, con sede in Monsanpolo del Tronto (Ascoli
   Piceno) e stabilimento di Monsanpolo del Tronto (Ascoli Piceno):
periodo: dal 14 febbraio 1991 al 19 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19
   febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 19 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
11) S.p.a. Tecnosannio, con sede in Pozzilli (Isernia) e stabilimento
   di Pozzilli (Isernia):
periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1› marzo
   1988 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
 12) S.p.a. Tecnosannio, con sede in Pozzilli (Isernia) e
   stabilimento di Pozzilli (Isernia):
periodo: dal 27 agosto 1990 al 1› marzo 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1› marzo
   1988 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
13) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano, stabilimento di Mira
   (Venezia), uffici amministrativi di Milano:
periodo: dal 1› maggio 1989 al 1› novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.
14) S.p.a. Nuova Pansac, con sede in Milano, stabilimento di Mira
   (Venezia), uffici amministrativi di Milano:
periodo: dal 2 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si.
15) S.n.c. Marilungo Ottavio & C., con sede in Force (Ascoli Piceno)
   e stabilimento di Force (Ascoli Piceno):
periodo: dal 18 giugno 1990 al 16 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 giugno
   1988 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 22 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
16) S.r.l. Baldoni macchine, con sede in Magione (Perugia) e
   stabilimento di Magione (Perugia):
periodo: dal 23 aprile 1990 al 23 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28
   ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
17) S.r.l. Baldoni macchine, con sede in Magione (Perugia) e
   stabilimento di Magione (Perugia):
periodo: dal 24 ottobre 1990 al 28 ottobre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28
   ottobre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
18) Ditta Golden River Sabbatini Mario di Lenti Anna vedova
   Sabbatini,  con  sede  in  Jesi  (Ancona)  e  stabilimento di Jesi
   (Ancona):
periodo: dal 3 settembre 1990 al 3 marzo 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 marzo
   1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 3 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
19) S.p.a. Bariosarda, con sede in Iglesias (Cagliari), stabilimenti
   di Carbonia (Cagliari), Iglesias (Cagliari) e Narcao (Cagliari):
periodo: dal 24 giugno 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 20 ottobre 1989;
pagamento diretto: no.
20) S.p.a. Industria tessile di Vercelli, con sede in Milano e
   stabilimento di Vercelli:
periodo: dal 9 ottobre 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.
21) S.p.a. Patarca, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento di
   Loreto (Ancona):
periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.
22) S.c.r.l. Pollin Pan, con sede in Lauria Contrada Galdo (Potenza)
   e stabilimento di Lauria Contrada Galdo (Potenza):
periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1› agosto 1988;
pagamento diretto: si.
23) S.r.l. Marco confezioni, con sede in San Paolo di Jesi (Ancona) e
   stabilimento di San Paolo di Jesi (Ancona):
periodo: dal 13 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17
   febbraio 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 17 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti  italiani  sono  autorizzati,
la'  dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 14 novembre 1990 in favore di settantasei
lavoratori  dipendenti  dal  Consorzio  agrario  interprovinciale  di
Chieti  e  Pescara,  occupati presso la sede del Consorzio ubicata in
Pescara, per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39
a  31  ore  medie  settimanali,  e'   disposta   la   proroga   della
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,
dal 1› gennaio 1990 al 31 dicembre 1990.
   Con  decreto  ministeriale  22  novembre  1990 in favore di undici
operai e un'impiegata dipendenti dalla S.a.s. Giocattoli Max  I.G.C.,
occupati  presso lo stabilimento di Lanciano (Chieti), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a:
    20  ore  settimanali  per undici operai dall'11 giugno 1990 al 29
luglio 1990;
    12  ore  settimanali  per  undici operai dal 30 luglio 1990 al 12
agosto 1990;
    20  ore  settimanali  per undici operai dal 27 agosto 1990 all'11
settembre 1990;
    12  ore  settimanali  per undici operai dal 12 novembre 1990 al 9
dicembre 1990;
    30  ore  settimanali  per  un'impiegata  dal  27 agosto 1990 al 9
dicembre 1990,
e'  disposta  la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30
dicembre  1987,  n.  536,  per  il  periodo  dall'11 giugno 1990 al 9
dicembre 1990.
   Con  decreto  ministeriale  22 novembre 1990 la corresponsione del
trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  disposta  in
favore  dei lavoratori dipendenti della S.a.s. Elettrotecnica Gaetano
Pergolo di Giorgio Pergolo, con sede  legale  in  Genova,  unita'  di
Genova,  presso  S.p.a.  Fincantieri,  stabilimento  di  Oarn di Riva
Trigoso (Genova), unita' di  Riva  Trigoso  (Genova),  presso  S.p.a.
Fincantieri,   unita'   La   Spezia,   presso   S.p.a.   Fincantieri,
stabilimento di Muggiano (La Spezia), unita' di Ancona, presso S.p.a.
Fincantieri, e' prolungata al 31 luglio 1988.
   L'Istituto della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al
pagamento  diretto  del  trattamento  di  integrazione  salariale  ai
lavoratori interessati.
   Il  presente decreto sostituisce ed annulla quello del 24 febbraio
1989, n. 10339.
   Con decreto ministeriale 22 novembre 1990 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.r.l. Turati 1892, con sede in Lusernetta (Torino) e
   stabilimento di Sormano (Como):
periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 9 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.
  2) S.p.a. Irmac, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:
periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.
  3) S.a.s. Fonderie e officine Franco Marcati, con sede in Legnano
   (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):
periodo: dal 17 settembre 1990 al 17 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 marzo
   1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.
  4) S.a.s. Fonderie e officine Franco Marcati, con sede in Legnano
   (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):
periodo: dal 18 marzo 1991 al 22 marzo 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 marzo
   1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.
  5) Losa Ettore, con sede in Vercurago (Bergamo) e stabilimento di
   Vercurago (Bergamo):
periodo: dal 2 luglio 1990 al 17 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17
   dicembre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 7 gennaio 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.
  6) S.r.l. Meccanizzazione industriale, con sede in Pieve Emanuele,
   frazione  Fizzonasco  (Milano)  e  stabilimento di Pieve Emanuele,
   frazione Fizzonasco (Milano):
periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11
   agosto 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1› settembre 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.
  7) S.p.a. Bisider ora Lucchini Siderurgica, con sede in Brescia e
   stabilimento di Brescia:
periodo: dal 3 aprile 1989 al 1› ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: no.
  8) S.a.s. Romildo Mariani, con sede in Seregno (Milano) e
   stabilimento di Seregno (Milano):
periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 12 settembre 1988;
pagamento diretto: si.
  9) S.p.a. Rivarossi nuova gestione, con sede in Como e stabilimento
   di Como:
periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 5 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.
 10) S.a.s. O.E.L.M.I. di F. Ghedini & C., con sede in Corsico
   (Milano) e stabilimento di Corsico (Milano):
periodo: dal 1› ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 31 marzo 1990;
pagamento diretto: si.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti  italiani  sono  autorizzati,
la'  dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 22 novembre 1990 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
  1) S.p.a. Pontex, con sede in Ozzano Emilia (Bologna) e
   stabilimento di Ozzano Emilia (Bologna):
periodo: dal 1› luglio 1990 al 16 dicembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16
   dicembre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1› gennaio 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.
  2) S.p.a. Metalplast, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e
   stabilimento di Sasso Marconi (Bologna):
periodo: dal 29 ottobre 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: no.
  3) S.r.l. Romano Romagnoli, con sede in Bologna e stabilimento di
   Bologna:
periodo: dal 5 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10
   febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.
  4) S.r.l. Romano Romagnoli, con sede in Bologna e stabilimento di
   Bologna:
periodo: dal 4 febbraio 1991 al 10 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10
   febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.
  5) S.p.a. Tr.E.Al.T., con sede in San Benedetto Val di Sambro
   (Bologna) e stabilimento di San Benedetto Val di Sambro (Bologna):
periodo: dal 30 aprile 1990 al 30 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 giugno
   1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 21 aprile 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.
  6) S.r.l. M.T.R. - Manifattura tessile romagnola, con sede in
   Civitella  di  Romagna  (Forli')  e  stabilimento  di Civitella di
   Romagna (Forli'):
periodo: dal 25 marzo 1990 al 24 settembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24
   settembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 24 settembre 1987;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.
  7) S.p.a. Prefabbricati Italia, con sede in Bertinoro (Forli') e
   stabilimento di Bertinoro (Forli'):
periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 aprile
   1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 aprile 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti  italiani  sono  autorizzati,
la'  dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 22 novembre 1990 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle  aziende   sotto   specificate   e'   disposta   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda
indicati:
1) S.p.a. Faber, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento di Bra
   (Cuneo):
periodo: dal 23 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 22 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.
2) S.p.a. Societa' pneumatici Pirelli, con sede in Milano e
   stabilimenti  di:  a)  Vettura  di  Settimo  Torinese (Torino), b)
   unita'  commerciale  di  Settimo  Torinese  (Torino),  c)  Veicoli
   industriali  di  Settimo  Torinese (Torino), Tivoli (Roma), unita'
   commerciale di Catania, unita' commerciale di Roma  e  Villafranca
   Tirrena (Messina):
periodo: dal 23 luglio 1990 al 30 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1985: dal 29 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti  italiani  sono  autorizzati,
la'  dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.