DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1991
Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1970, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recanti, rispettivamente, misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait e misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.(GU n.9 del 11-1-1991)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, convertito, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Vista anche l'istanza presentata dalla Arab Bank PLC - Giordania tendente ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 delle citate leggi n. 271/1990 e n. 278/1990; Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito, dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano, a decorrere dalla data di publicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con la Arab Bank PLC - Giordania e con le sue filiali dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait, nonche' con le sue offshore Units di Manama (Bahrain), del Cairo (Egitto) e di Singapore. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990, convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 gennaio 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS