DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1991 

  Deroga  al  divieto  di  cui  all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto
1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1970, n.  271,  e  del
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre
1990, n. 278, recanti, rispettivamente, misure cautelari a tutela dei
beni  e  degli  interessi  economici  dello Stato del Kuwait e misure
urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.
(GU n.9 del 11-1-1991)

                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  4  agosto  1990,  n.  216, recante misure
cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici  dello  Stato
del  Kuwait,  convertito  dalla  legge  3 ottobre 1990, n. 271, ed in
particolare il disposto dell'art. 4;
  Visto  il  decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220, recante misure
urgenti relative ai  beni  della  Repubblica  dell'Iraq,  convertito,
dalla  legge  5  ottobre  1990, n. 278, ed in particolare il disposto
dell'art. 4;
  Vista  anche  l'istanza  presentata dalla Arab Bank PLC - Giordania
tendente ad ottenere una deroga ai sensi  dell'art.  4  delle  citate
leggi n. 271/1990 e n. 278/1990;
  Su  proposta  del  Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri
del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso  il  loro
parere favorevole;
                               Decreta:
                            Articolo unico
 1.  I  divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n.
216,  convertito,  dalla  legge  3  ottobre  1990,  n.  271,  e   del
decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220,  convertito,  dalla legge 5
ottobre 1990, n. 278, non si applicano, a  decorrere  dalla  data  di
publicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  ai
rapporti con la Arab Bank PLC  -  Giordania  e  con  le  sue  filiali
dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait, nonche' con le sue
offshore  Units  di  Manama  (Bahrain),  del  Cairo  (Egitto)  e   di
Singapore.  Resta  comunque  fermo  il  divieto  di  porre  in essere
operazioni che comportino trasferimenti di fondi o di altre attivita'
in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto
previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n.  216/1990  e  n.  220/1990,
convertiti, rispettivamente, dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990.
 2.  Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 gennaio 1991
                          Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                          ANDREOTTI
Il Ministro degli affari esteri
        DE MICHELIS