DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 1991 

  Deroga  al  divieto  di  cui  all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto
1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271,  recante
misure  cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello
Stato del Kuwait.
(GU n.9 del 11-1-1991)

                            IL PRESIDENTE
                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  4  agosto 1990, n. 216, convertito, dalla
legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a  tutela  dei
beni  e  degli  interessi  economici  dello  Stato  del Kuwait, ed in
particolare il disposto dell'art. 4;
  Visto  il  decreto-legge  6  agosto 1990, n. 220, convertito, dalla
legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure urgenti relative ai beni
della Repubblica dell'Iraq;
  Viste  anche  le  istanze presentate dal K.I.O. - Kuwait Investment
Office, Londra, tendenti ad ottenere una deroga ai sensi dell'art.  4
della citata legge n. 271/1990;
  Su  proposta  del  Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri
del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso  il  loro
parere favorevole;
                               Decreta:
                            Articolo unico
 1.  I  divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n.
216, convertito, dalla legge 3 ottobre  1990,  n.  271,  a  decorrere
dalla  data  di  publicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del presente
decreto, non si applicano ai rapporti intercorrenti con il  K.I.O.  -
Kuwait  Investment  Office,  Londra,  rappresentato  dal  sig.  Fahad
Mohammed Al-Sabah e dal sig. Khaled Naser Humoud Al-Sabah in qualita'
di   presidente   e  vice  presidente  (direttore  e  vice  direttore
generale), aventi per oggetto investimenti finanziari (titoli,  conti
e depositi bancari, certificati di deposito, negoziazioni di valuta).
Resta comunque fermo il divieto di porre  in  essere  operazioni  che
comportino  trasferimenti  di fondi o di altre attivita' in favore di
soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche'  ogni  altro  divieto  previsto
nell'art. 1 delle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 10 gennaio 1991
                           Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                           ANDREOTTI
Il Ministro degli affari esteri
         DE MICHELIS