MINISTERO DELLE FINANZE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento
   delle  entrate  ai  titolari  dei  servizi  di  riscossione  delle
   province  di  Alessandria,  L'Aquila,  Asti,   Bolzano,   Brescia,
   Campobasso,  Catanzaro,  Cosenza,  Foggia,  Lecce, Milano, Modena,
   Napoli, Padova, Pescara, Piacenza, Potenza, Reggio Calabria, Roma,
   Taranto e Treviso.
(GU n.14 del 17-1-1991)

   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14005  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di  Alessandria e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate per l'ammontare di L. 16.325.808.000 corrispondente, al
netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico di L. 16.332.641.709
iscritto a ruolo a nome della ditta In.Com. S.r.l.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Alessandria  dara'  attuazione, con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14061  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di  L'Aquila  e'  concessa  dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  213.565.570  pari  al   25%
dell'importo  richiesto  di  L. 854.262.281, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 861.704.552  iscritto  a
ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di L'Aquila dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/13825  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di  Asti e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate per l'ammontare di L. 5.368.032.000 corrispondente,  al
netto  dei  compensi  di  riscossione,  al carico di L. 5.369.832.000
iscritto a ruolo a nome del contribuente Currado Bruno.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Asti dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14197  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Bolzano e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate  per  l'ammontare  di  L.  3.109.488.645  pari  al  25%
dell'importo  richiesto di L. 12.437.954.581 corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.451.511.524  iscritto
a ruolo a nome dei contribuenti elencati nelle istanze.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Bolzano dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/13996  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate  per  l'ammontare  di  L.  3.124.847.000  pari  al  25%
dell'importo richiesto di L. 12.499.388.000, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.506.963.221  iscritto
a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Brescia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14324  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia di Campobasso e' concessa dilazione, ai sensi
del quarto comma  dell'art.  62  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del
versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.303.434.336 pari  al
50%  dell'importo  richiesto  di L. 4.606.868.672, corrispondente, al
netto dei compensi di riscossione,  al  carico  di  L.  4.645.881.090
iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Campobasso  dara'  attuazione,  con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14402  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di  Catanzaro  e'  concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate  per  l'ammontare  di  L.  2.101.932.900  pari  al  25%
dell'importo  richiesto di L. 8.407.731.642, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.456.292.973 iscritto a
ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza   di  finanza  di  Catanzaro  dara'  attuazione,  con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14137  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Cosenza e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate  per  l'ammontare  di  L.  6.454.915.500  pari  al  50%
dell'importo richiesto di L. 12.909.831.000, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.966.933.000  iscritto
a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Cosenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14063  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate per l'ammontare di L. 6.027.538.544 corrispondente,  al
netto  dei  compensi  di  riscossione,  al carico di L. 6.054.872.121
iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Foggia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14199  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Foggia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate  per  l'ammontare  di  L.  4.819.375.701  pari  al  50%
dell'importo  richiesto di L. 9.638.751.403, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 9.647.041.287 iscritto a
ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Foggia dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/13313  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  84.580.000  pari   al   25%
dell'importo  richiesto  di  L. 338.320.000, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 339.278.000  iscritto  a
ruolo a nome dei contribuenti elencati nelle premesse.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di Lecce dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14062  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di Lecce e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate per l'ammontare di L. 32.515.901.843 corrispondente, al
netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico di L. 34.756.544.489
iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di Lecce dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/13879  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate per  l'ammontare  di  L.  34.391.998.293  pari  al  25%
dell'importo  richiesto  di  L.  137.567.993.171,  corrispondente, al
netto dei compensi di riscossione, al carico  di  L.  137.638.618.967
iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Milano dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/13980  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Milano e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate per  l'ammontare  di  L.  38.537.164.135  pari  al  50%
dell'importo richiesto di L. 77.074.328.270, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 77.097.215.662  iscritto
a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Milano dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14400  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia di Modena e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate  per  l'ammontare  di  L.  2.672.693.750  pari  al  25%
dell'importo richiesto di L. 10.690.775.000, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.698.679.190, iscritto
a ruolo a nome dei contribuenti elencati nelle istanze.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Modena dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14139  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate per  l'ammontare  di  L.  16.740.080.917  pari  al  50%
dell'importo richiesto di L. 33.480.161.825, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 33.491.776.486  iscritto
a ruolo a nome della S.r.l. Alco Metalli.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14180  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate  per  l'ammontare  di  L.  4.469.411.325  pari  al  25%
dell'importo richiesto di L. 17.877.645.300, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 17.932.279.613  iscritto
a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Napoli dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14398  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia di Padova e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate per l'ammontare di L. 54.213.675.046 corrispondente, al
netto  dei  compensi  di  riscossione, al carico di L. 54.220.765.462
iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Padova dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14397  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della provincia di Pescara e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  382.504.250  pari  al   25%
dell'importo  richiesto di L. 1.530.017.000, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.532.282.000 iscritto a
ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Pescara dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12926  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia  di  Piacenza  e'  concessa  dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  625.419.500  pari  al   25%
dell'importo  richiesto di L. 2.501.678.002, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.503.068.390 iscritto a
ruolo a nome delle ditte Tirelli Elvira e Magnalli Armando.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Piacenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/13875  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Potenza e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate  per  l'ammontare  di  L.  1.047.658.219  pari  al  25%
dell'importo  richiesto di L. 4.190.632.876, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.215.535.448 iscritto a
ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Potenza dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/13829  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia  di Reggio Calabria e' concessa dilazione, ai
sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del
versamento  delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.   39.264.004.999
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
39.286.108.786  iscritto  a  ruolo  a  nome  delle   ditte   elencate
nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Reggio Calabria dara' attuazione, con
apposito provvedimento, al predetto decreto  e  provvedera'  ad  ogni
ulteriore adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione
concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di
imposta accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/13806  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della  provincia  di  Roma e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate per  l'ammontare  di  L.  29.229.945.250  pari  al  25%
dell'importo  richiesto  di  L.  116.919.781.000,  corrispondente, al
netto dei compensi di riscossione, al carico  di  L.  117.216.047.000
iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Roma dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14195  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della provincia di Taranto e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle  entrate  per  l'ammontare  di  L.  749.747.942  pari  al   25%
dell'importo  richiesto di L. 2.998.991.769, corrispondente, al netto
dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.016.716.389 iscritto a
ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Taranto dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/14181  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Taranto e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle entrate per l'ammontare di L. 12.145.545.843 corrispondente, al
netto   di   aggi   e  compensi  di  riscossione,  al  carico  di  L.
12.299.777.519 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Taranto dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/13860  del  26  novembre 1990 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della provincia di Treviso e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, per la durata di quattro mesi, del versamento
delle   entrate   per   l'ammontare    di    L.    14.635.736.821.050
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
15.104.777.922.188 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti  Brunello
Silvio e Brunello Bruno.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Treviso dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.