UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 16 novembre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.15 del 18-1-1991)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Visto  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale, espresso
nella seduta del 16 luglio 1990;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi esposti nelle delibere degli organi accademici  e  convalidati
dal Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  Nell'art.  55,  concernente  l'elenco  delle  scuole dirette a fini
speciali istituite presso l'Universita' "G.  D'Annunzio"  di  Chieti,
sono  aggiunte  la  scuola  diretta  a  fini speciali per "tecnico di
laboratorio biomedico"  e  la  scuola  diretta  a  fini  speciali  di
"dietologia e dietetica applicata".
  Dopo  l'art.  99  e  con  lo  spostamento  della  numerazione degli
articoli  successivi,  sono  inseriti  i  seguenti  nuovi   articoli,
relativi  alla  istituzione  della scuola diretta a fini speciali per
"tecnico di laboratorio biomedico".
                         NORMATIVA SPECIFICA
                    Scuola diretta a fini speciali
                 di tecnico di laboratorio biomedico
  Art.  100.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali di
tecnico di laboratorio biomedico presso l'Universita' "G. D'Annunzio"
di  Chieti,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162.
  La  scuola  ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di
conoscenze scientifiche di base e di  conoscere  specifiche  tali  da
consentire    un'attivita'    sia    in    laboratori   di   indagine
scientifico-sperimentale    che    in    laboratorio    di    analisi
chimico-cliniche e microbiologiche.
  La  scuola rilascia il titolo di tecnico di laboratorio biomedico e
si articola negli indirizzi di:
    a) chimica clinica e tossicologia;
    b) microbiologia e virologia.
  Art.  101.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.
  Art. 102. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  dell'Universita'  degli  studi  "G. D'Annunzio" secondo le
norme di legge vigenti.
  Art.  103.  -  Gli  studenti  sono tenuti a frequentare un corso di
lingua inglese scientifico; l'esame relativo  da  svolgersi  mediante
colloquio  e  traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro
il primo biennio.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1› Anno:
  a) Primo semestre:
   fisica (*);
   statistica medica (*);
   chimica e propedeutica biochimica;
   anatomia e istologia (*);
   biologia generale (*);
   chimica biologica.
   b) Secondo semestre:
   microbiologia e microbiologia clinica (*);
   fisiologia umana (*);
   tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;
   organizzazione di laboratorio;
   norme di sicurezza in laboratorio (*);
   strumentazione di laboratorio.
 2› Anno:
   patologia e fisiopatologia generale (*);
   tecniche  di  analisi  microbiologiche, virologiche, micologiche e
parassitologiche;
   tecniche ematologiche;
   tecniche di citopatologia;
   tecniche di patologia clinica;
   norme di sicurezza in laboratorio (*).
 3› Anno:
  Indirizzo di chimica e tossicologica:
   chimica e biochimica clinica;
   enzimologia;
   tossicologia.
  Indirizzo di microbiologia e virologia:
   microbiologia;
   virologia;
   micologia;
   parassitologia.
  Gli  insegnamenti  con  asterisco sono di regola mutuabili da altre
scuole dirette a fini speciali.
  Art.  104.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti laboratori della facolta' di medicina e chirurgia:
    a) laboratori degli istituti di medicina sperimentale
e di scienze biochimiche afferenti alle sezioni di:
    batteriologia;
    virologia;
    micologia;
    parassitologia;
    chimica;
    chimica biologica;
    biochimica clinica;
    enzimologia;
    b)   laboratori   di   anatomia,  istochimica,  istopatologia  ed
ematologia - istituto di biologia e genetica;
    c)  laboratorio di patologia e fisiopatologia sperimentale centro
di fisiopatologia sperimentale;
    d) laboratorio di biometria - cattedra di igiene;
    e) laboratorio di tossicologia - cattedra di farmacologia;
    f) centro di calcolo interistituti.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti e per sostenere gli esami annuali e finali.
  Lo  studente  ha  la  facolta'  di ripetere il tirocinio in caso di
valutazione negativa.
  All'esame  di  diploma  lo  studente  viene  ammesso  solo se abbia
frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto
un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La  commissione  relativa agli esami annuali e finali e' costituita
secondo le vigenti norme universitarie.
  L'esame  finale  di  diploma  consiste  nella  discussione  di  una
dissertazione scritta su un argomento di  natura  teorico-applicativa
assegnato almeno otto mesi prima della data dell'esame.
                    Scuola diretta a fini speciali
                 di dietologia e dietetica applicata
  Art.  105.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali di
dietologia e dietetica applicata presso l'Universita' degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare  personale  qualificato da
affiancare al personale medico per la dietoterapia.
  La  scuola rilascia il diploma di tecnico di dietologia e dietetica
applicata.
  Art.  106.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio professionale),  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti
per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.
  Art. 107. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
del consiglio della scuola  provvedono  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  e  l'istituto  di  medicina  interna  dell'Universita'  di
Chieti.
  Art. 108. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1› Anno:
   a) Primo semestre:
   fisica (*);
   statistica medica (*);
   biologia generale (*);
   anatomia e istologia (*);
   chimica e propedeutica biochimica (*);
   chimica biologica.
   b) Secondo semestre:
   chimica degli alimenti;
   fisiologia umana;
   microbiologia e microbiologia clinica (*);
   geografia economica e sociologica;
   tecniche   di   laboratorio   applicate   agli   alimenti  e  alla
alimentazione;
   igiene;
   igiene degli alimenti.
 2› Anno:
   parassitologia;
   fisiologia della nutrizione;
   patologia e fisiopatologia generale (*);
   tossicologia alimentare;
   biochimica della nutrizione e del ricambio;
   legislazione alimentare.
 3› Anno:
   dietologia e dietoterapia;
   medicina interna;
   gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente;
   malattie del metabolismo e della nutrizione;
   malattie della nutrizione e dello sviluppo dell'infanzia;
   malattie dell'apparato cardiovascolare e renale;
   psicologia dell'alimentazione ed educazione alimentare;
   merceologia;
   tecnologia alimentare e conservazione degli alimenti.
  Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili con altre
scuole dirette a fini speciali.
  Gli studenti sono altresi' tenuti a frequentare un corso di inglese
scientifico. L'esame relativo,  da  svolgersi  mediante  colloquio  e
traduzione  di  testi  scientifici,  sara'  effettuato entro il primo
biennio.
  Art.  109.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   clinica medica;
   centro regionale di diabetologia.
  La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo
delibera del consiglio della  scuola,  tale  da  assicurare  ad  ogni
studente   un   adeguato   periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.
  Lo  studente  ha  la  facolta'  di ripetere il tirocinio in caso di
valutazione negativa.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Art. 110. - All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se
abbia frequentato i corsi e superato gli esami  prescritti  ed  abbia
ottenuto  un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 16 novembre 1990
                                                Il rettore: CRESCENTI