Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative di solidarieta' sociale composte esclusivamente da soggetti svantaggiati a livello psico-fisico, ai fini di un loro reinserimento in un contesto sociale normale attraverso l'attivita' lavorativa, operanti nella provincia di Novara.(GU n.15 del 18-1-1991)
Con decreto ministeriale 13 dicembre 1990, avente valore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci di cooperative di solidarieta' sociale, operanti nella provincia di Novara, composte esclusivamente da soggetti svantaggiati a livello psico-fisico, ai fini di un reinserimento dei medesimi in un contesto sociale normale, attraverso l'attivita' lavorativa, sono determinati rispettivamente in L. 26.000 giornaliere ed in ventisei giornate lavorative mensili. Il limite orario di applicazione produttiva dei soci svantaggiati, attese le valutazioni di ordine sanitario fornite dalla competente unita' sanitaria locale, non puo' essere superiore alle tre ore giornaliere.