MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle
   corrispondenti  retribuzioni  imponibili  per i lavoratori soci di
   societa' cooperative  e  di  organismi  di  fatto  operanti  nella
   provincia di Bolzano.
(GU n.15 del 18-1-1991)

   Con  decreto  ministeriale 13 dicembre 1990, avente decorrenza dal
primo periodo di paga successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso,  ai  fini dell'applicazione dei
contributi  dovuti  per  l'assicurazione  invalidita',  vecchiaia   e
superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per i lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto
operanti  nella  provincia  appresso  indicata, la classe iniziale di
contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono  cosi'
determinate:
  Provincia di Bolzano:
    1)  facchinaggio  svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o
diversi (portabagagli, facchini e  pesatori  mercati  agro-alimentari
all'ingrosso  cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge,
facchini  degli  scali  ferroviari,   facchini   doganali,   facchini
generici,  accompagnatori  di  bestiame)  ed  attivita' preliminari e
complementari;  insacco,   pesatura,   legatura,   accatastamento   e
disaccatastamento,   pressatura,  imballaggio,  pulizia  magazzini  e
piazzali, depositi colli e bagagli, presa  e  consegna,  recapiti  in
loco,  selezione  e cernita con o senza incestamento, insaccamento od
imballaggio di prodotti ortofrutticoli,  carta  da  macero,  piume  e
materiali  vari,  mattazione  e  scuoiatura,  abbattimento  di piante
destinate alla trasformazione in  cellulosa  o  carta  e  simili  con
esclusione  degli  appartenenti  alle  compagnie  e  gruppi  portuali
riconosciuti come tali dall'autorita' marittima ai sensi  del  codice
della navigazione;
    2)  trasporto  il  cui esercizio sia effettuato personalmente dai
soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino
proprietari od affittuari:
     a) di persone:
      1) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
      2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili;
     b) di merci per conto terzi:
      1)  autotrasportatori,  autosollevatori,  carrellisti, gruisti,
trattoristi (non agricoli),  escavatoristi  e  simili,  ed  attivita'
preliminari   e   complementari  (scavo,  preparazione  materiale  da
trasportare compreso il  montaggio  e  lo  smontaggio  quando  questo
richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili);
      2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale,
trasportatori fluviali,  lacuali,  lagunari  e  simili  ed  attivita'
preliminari  e  complementari  (scavo  e  preparazione  materiale  da
trasportare, guardianaggio e simili);
      3)  attivita' accessorie delle precedenti: addetti al posteggio
di veicoli, pesatori, misuratori e simili;
      4)  attivita'  varie:  servizi  di  guardia  a terra o a mare o
compestre, polizia ed investigazioni private  e  simili,  barbieri  e
affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini
e simili, servizi di  recapito  fiduciario  e  simili  (servitori  di
piazza),  39a  classe  iniziale  di  contribuzione con corrispondente
retribuzione imponibile: L. 970.000 mensili.