Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale "Acqua Santa di Chianciano"(GU n.19 del 23-1-1991)
Si comunica che, con deliberazione n. 9843 del 12 novembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, la Terme di Chianciano S.p.a., con sede legale in Roma, e' stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata "Acqua Santa di Chianciano", nel tipo come sgorga dalla sorgente, da utilizzare per la produzione di cosmetici; tale acqua non puo' essere sottoposta a trattamenti diversi da quelli permessi dall'art. 2 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, che ne modifichino il carattere di acqua minerale naturale ed in particolare a trattamenti di potabilizzazione. L'acqua minerale naturale "Acqua Santa di Chianciano", da utilizzare per la produzione di cosmetici, sara' confezionata nei locali dello stabilimento di imbottigliamento esistente dell'acqua stessa, per uso di bevanda, ubicato in Chianciano Terme, via delle Terme, in contenitori di vetro della capacita' di 92 centilitri chiusi con tappo metallico a corona, che saranno contrassegnati con etichette conformi all'allegato alla predetta delibera n. 9843 del 12 novembre 1990 della quale l'allegato stesso e' parte integrante. Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-quater, commi 10, 11, 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati alla precitata autorizzazione. I contenitori di vetro dell'acqua minerale naturale "Acqua Santa di Chianciano" della capacita' di 92 centilitri non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai suddetti.