REGIONE TOSCANA

COMUNICATO

           Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale
                     "Acqua Santa di Chianciano"
(GU n.19 del 23-1-1991)

   Si  comunica  che, con deliberazione n. 9843 del 12 novembre 1990,
esecutiva ai sensi di legge, la Terme di Chianciano S.p.a., con  sede
legale in Roma, e' stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale
naturale denominata "Acqua Santa di Chianciano", nel tipo come sgorga
dalla  sorgente,  da  utilizzare per la produzione di cosmetici; tale
acqua non puo' essere sottoposta  a  trattamenti  diversi  da  quelli
permessi  dall'art.  2  del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924,
che ne modifichino il carattere di  acqua  minerale  naturale  ed  in
particolare a trattamenti di potabilizzazione.
   L'acqua   minerale   naturale  "Acqua  Santa  di  Chianciano",  da
utilizzare per la produzione di  cosmetici,  sara'  confezionata  nei
locali  dello  stabilimento  di imbottigliamento esistente dell'acqua
stessa, per uso di bevanda, ubicato in Chianciano  Terme,  via  delle
Terme,  in  contenitori  di  vetro  della  capacita' di 92 centilitri
chiusi con tappo metallico a corona, che saranno  contrassegnati  con
etichette conformi all'allegato alla predetta delibera n. 9843 del 12
novembre 1990 della quale l'allegato stesso e' parte integrante.
   Le  iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-quater, commi 10, 11,
12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono  assoggettati  alla
precitata autorizzazione.
   I  contenitori  di vetro dell'acqua minerale naturale "Acqua Santa
di Chianciano" della capacita' di 92  centilitri  non  devono  essere
contrassegnati con altri stampati oltre ai suddetti.