MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 gennaio 1991 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno
giorni.
(GU n.20 del 24-1-1991)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale  sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1991;
                               Decreta:
  Per il 30 gennaio 1991 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
centottantuno  giorni  con  scadenza il 30 luglio 1991 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 12.750 miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1991.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e  21
del  decreto  31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza
indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 19 puo' essere
presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.
  Il  prezzo  medio  ponderato  di  aggiudicazione,  maggiorato nella
misura di 5 centesimi, sara' reso noto con  apposito  comunicato  del
Ministero del tesoro.
  Il  collocamento  dei  buoni  verra' effettuato nei confronti della
Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei  cambi,  delle  aziende  di
credito  e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di
credito speciale, delle  imprese  di  assicurazione,  delle  societa'
finanziarie  iscritte  all'albo  di cui all'art. 7 del citato decreto
ministeriale del 31 dicembre 1990, di  altri  operatori  tramite  gli
agenti  di cambio, nonche' degli enti con finalita' di previdenza e/o
di assistenza soggetti al controllo della Corte dei  conti  ai  sensi
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo  sportello  all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore  12  del giorno 24 gennaio 1991, con l'osservanza delle modalita'
stabilite nell'art. 9 del citato  decreto  ministeriale  31  dicembre
1990.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 19 gennaio 1991
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1991
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 367