Nuova destinazione di parte del finanziamento dei programmi sperimentali di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.(GU n.26 del 31-1-1991)
Il CIPE, nella riunione del 20 dicembre 1990, ha deliberato che le economie, derivanti dalla mancata attuazione di interventi di edilizia agevolata sperimentale e di ricerche finalizzate alla sperimentazione, verranno utilizzate, fino alla concorrenza della copertura dei maggiori costi, calcolati secondo i criteri di rivalutazione deliberati dal comitato esecutivo del C.E.R., per integrare e/o completare i programmi sperimentali di edilizia sovvenzionata a totale carico dello Stato; resta comunque confermato quanto altro fissato nella delibera del 9 febbraio 1984.