Disciplina del cumulo delle agevolazioni finanziarie in relazione ad iniziative produttive che si localizzano nei territori meridionali.(GU n.28 del 2-2-1991)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto l'art. 9, commi 1 e 2, lettera a), della legge 1 marzo 1986, n. 64, che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di riequilibrio e di sviluppo dei territori meridionali, demanda al CIPI il compito di definire le misure per il coordinamento delle agevolazioni stabilite dalle norme che disciplinano l'intervento straordinario nel Mezzogiorno con quelle contemplate da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle stesse; Tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 12, commi 6 e 12, della citata legge n. 64/86 riguardo alla possibilita' di comulo delle agevolazioni previste dalla medesima legge n. 64/86 con quelle stabilite da altre norme nazionali, comunitarie e regionali; Considerato che l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990, demanda al CIPI la disciplina, in materia di agevolazioni alle attivita' produttive, dei meccanismi di cumulo tra incentivi previsti dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno e quelli stabiliti da altre norme nazionali, comunitarie e regionali, riconoscendo di primaria rilevanza assicurare agli operatori meridionali il massimo dei vantaggi ottenibili nel caso di concorso di piu' forme di agevolazioni; Su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: 1. Le agevolazioni finanziarie previste da norme statali, regionali e comunitarie, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o da specifiche direttive di questo Comitato, possono cumularsi, in relazione ad iniziative produttive che si localizzano nei territori meridionali, con le agevolazioni stabilite dalle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno. In ogni caso il complesso delle agevolazioni finanziarie (contributi in conto capitale piu' finanziamenti a tasso agevolato) concedibili in base alle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno e ad altre norme statali, regionali e comunitarie non puo' superare il limite del 75% dell'investimento fisso ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64. Alla determinazione del citato limite del 75% concorrono le maggiorazioni settoriali e ubicazionali di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218/78. 2. Le agevolazioni previste dalle leggi sugli investimenti straordinari nel Mezzogiorno sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalle altre norme statali, regionali e comunitarie. Nel caso di superamento del limite del 75% si riducono le agevolazioni concedibili ai sensi della legge n. 64/86. 3. Sul piano operativo e ai fini del calcolo del cumulo, alle agevolazioni ottenibili in base a norme statali, regionali e comunitarie, viene aggiunto, in primo luogo, il contributo in conto capitale concedibile nelle misure fissate dall'art. 9 della legge n. 64/86; per l'eventuale quota residua e fino alla concorrenza del 75%, la copertura e' assicurata dal finanziamento a tasso agevolato ai sensi della citata legge n. 64/86. 4. Nel caso in cui l'iniziativa venga realizzata con il sistema della locazione finanziaria, ai fini della verifica della percentuale sopra indicata, si tiene conto del contributo in conto capitale e del finanziamento in base al quale viene determinato il contributo in conto interessi attualizzato. Detto contributo sommato al contributo in conto capitale costituisce il contributo in conto canoni riconosciuto all'iniziativa. 5. Ciacun ente o amministrazione provvede autonomamente alla concessione delle agevolazioni di propria competenza. L'operatore che intenda usufruire delle agevolazioni della legge n. 64/86, in concorso con quelle di altre normative, propone la domanda di agevolazioni agli organi competenti per l'istruttoria specificando, sotto la propria responsabilita', quali altri benefici ha ottenuto, ovvero e' in attesa di ottenere o intende richiedere. Gli istituti di credito, o le societa' di leasing, cui e' pervenuta la domanda di agevolazioni a valere sulla legge n. 64/86, possono utilizzare, anche ad integrazione delle verifiche ed accertamenti previsti dalla normativa di cui alla citata legge n. 64/86, gli atti istruttori - che possono essere acquisiti dagli operatori - eventualmente gia' espletati dai soggetti preposti all'istruttoria delle richieste di incentivazione a valere su altre norme, con particolare riguardo alla legge n. 308/82. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, o le regioni per le iniziative promosse da imprese artigiane di cui all'art. 9, comma 14, della legge n. 64/86, sulla base delle risultanze istruttorie degli istituti di credito, o delle societa' di leasing, e delle documentazioni attestanti le agevolazioni concesse, procede al computo delle agevolazioni ed emette il provvedimento di concessione in relazione alla quota parte di incentivi di propria spettanza. Se le agevolazioni a valere sulle altre norme sono ancora da concedere, l'istituto di credito, o la societa' di leasing, ne indicano l'ammontare in via presuntiva in base alle aliquote massime stabilite dalle norme stesse. La determinazione viene comunicata all'agenzia, o alle regioni per le iniziative di competenza, con l'invio dell'istruttoria. 6. In fase di liquidazione a saldo degli incentivi a carico dell'intervento straordinario, qualora l'entita' delle agevolazioni concesse a valere sulle altre disposizioni di legge non abbia coinciso con le previsioni iniziali o qualora il complesso delle agevolazioni stesse superi il 75% del costo ammesso ai benefici, l'agenzia o le regioni per quanto di competenza, procedono al conguaglio ovvero al recupero sull'intervento straordinario della quota parte delle agevolazioni eccedenti il limite del 75%. Resta ferma la possibilita', in sede di liquidazione a saldo degli incentivi dell'intervento straordinario, di effettuare il cumulo con le altre agevolazioni quando queste siano state richieste ed ottenute successivamente all'emissione del provvedimento di concessione da parte dell'agenzia, o delle regioni per le iniziative di competenza. L'agenzia, o le regioni, possono comunque procedere in qualsiasi momento alla riduzione delle agevolazioni quando si dovesse verificare il superamento dell'indicato limite del 75%. 7. Le societa' finanziarie a partecipazione pubblica che operano per la promozione di iniziative imprenditoriali, nel caso in cui le societa' partecipate richiedano le agevolazioni finanziarie dell'intervento straordinario, possono concedere, per la realizzazione delle iniziative, anticipazioni finanziarie da rimborsare al momento dell'erogazione delle agevolazioni a valere sulla legge n. 64/86. 8. Il finanziamento agevolato mediante l'imissione di prestiti obbligazionari, di cui all'art. 10 della legge n. 64/86, e' alternativo, fatte salve le fattispecie di cui al comma successivo, alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 218/78 ed e' concedibile fino alla copertura del 70% degli investimenti ammessi alle agevolazioni finanziarie, ferma restando la quota di scorte agevolabili fissata nella misura del 40%. Entro la predetta misura del 70%, che puo' essere elevata unicamente ai sensi del disposto di cui al comma 7 dell'art. 63 del citato testo unico n. 218/78, il finanziamento di cui sopra puo' cumularsi con il contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del richiamato testo unico n. 218/78 nel caso in cui i progetti di investimento siano definiti nell'ambito dei contratti di programma e dei contratti di impresa, oppure, nel caso in cui siano proposti da singole imprese e presentino caratteristiche di elevata innovativita', di portata strategica nel settore di appartenenza e di notevole ricaduta sull'indotto e positivi effetti sull'occupazione. Nel caso di concorso delle agevolazioni di cui all'art. 10 della legge n. 64/86 e di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/78 il Ministro del tesoro e il Ministro per il mezzogiorno coordinano gli interventi di rispettiva competenza e verificano il rispetto dei limiti di cumulo. Le risultanze istruttorie relative al finanziamento di cui all'art. 10 e al contributo in conto capitale sono trasmesse al CIPI rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro per il mezzogiorno per l'ammissibilita' del predetto cumulo delle agevolazioni, anche nel caso di iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori al limite massimo dello scaglione di cui all'art. 9, comma 7, lettera b), della legge n. 64/86. Il Ministro per il mezzogiorno verifica la compatibilita' finanziaria delle singole operazioni con le risorse disponibili. Roma, 20 dicembre 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO