UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.28 del 2-2-1991)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2134, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma I;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Visto il parere del Consiglio nazionale universitario del 10 maggio
1990;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di apportare la modifica di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                            Articolo unico
  Nella  normativa  generale  per  le scuole dirette a fini speciali,
all'art. 354, concernente l'elencazione delle scuole dirette  a  fini
speciali  istituite  presso  l'Universita'  degli  studi  di Bari, e'
aggiunta una nuova scuola  con  la  seguente  denominazione:  "Scuola
diretta a fini speciali in informatica".
  Dopo  l'art.  364,  relativo  alla normativa generale per le scuole
dirette  a  fini  speciali,  con  il  conseguente  scorrimento  della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi
articoli e  intitolazione  relativi  alla  istituzione  della  Scuola
diretta a fini speciali in informatica:
            Scuola diretta a fini speciali in informatica
  Art.  365.  -  E' istituita presso l'Universita' di Bari una scuola
diretta a fini speciali in informatica.
  La  scuola  ha  il  compito  di  preparare personale con competenze
informatiche, in grado di  affrontare  i  problemi  connessi  con  il
trattamento e l'elaborazione dei dati.
  La scuola rilascia il diploma in informatica.
  Art.  366.  -  Il  corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun
anno prevede 250 ore di insegnamento e 250 ore di attivita'  pratiche
guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili (in ambito universitario e a
quelle acquisite attraverso convenzioni con Enti pubblici e privati),
la  scuola  e'  in  grado  di accettare un numero massimo di iscritti
determinato in trenta per ciascun anno di corso,  per  un  totale  di
sessanta studenti.
  Art.  367.  - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta'
di scienze matematiche, fisiche e  naturali,  l'istituto  di  scienze
dell'informazione e i dipartimenti di matematica e di fisica.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 368. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
 1› Anno:
   istituzioni di matematica;
   introduzione agli algoritmi e alla programmazione;
   architettura degli elaboratori;
   linguaggi e metodi di programmazione;
   due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
  2› Anno:
   sistemi per l'elaborazione dei dati;
   basi di dati;
   sistemi informativi;
   tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.
  Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
   applicazioni della ricerca operativa;
   applicazioni gestionali;
   automazione degli uffici;
   automazione industriale;
   elementi di elettronica;
   elementi di progettazione di sistemi digitali;
   fondamenti di informatica;
   matematica computazionale;
   probabilita' e statistica;
   sistemi operativi;
   telematica e sistemi distribuiti.
  Tutti gli insegnamenti sono semestrali.
  Gli  insegnamenti  di  sistemi  per  l'elaborazione  dei  dati e di
sistemi informativi sono a prevalente carattere tecnico pratico.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree culturali omogenee.
  I  piani  di  studio sono approvati dal consiglio della scuola. Non
sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  369.  -  Gli  insegnamenti  prevedono  attivita' pratiche che
consistono in esercitazioni sulla materia trattata  nel  corso  e  in
attivita' sperimentali.
  Art.  370.  -  E'  obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la
guida di  un  docente,  di  massima  nell'ambito  di  uno  dei  corsi
opzionali del secondo anno, ed ha la durata di almeno 80 ore.
  Tale  tirocinio consiste in un lavoro personale di progettazione di
un sistema hardware o software.
  Art.  371.  -  La  frequenza  dei  corsi e del tirocinio pratico e'
obbligatoria.
  Art.  372.  -  Il  corso  si  conclude  con  un  esame  di  diploma
consistente  nella  presentazione  e  discussione  di  un   elaborato
finalizzato  alla  professionalita'  specifica,  predisposto sotto la
guida di un docente.
  Art.  373. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalita'
di    sovvenzionamento    e    di    utilizzazione    di    strutture
extrauniversitarie per lo  svolgimento  di  attivita'  didattiche  ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato,  a  norma di legge, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 27 ottobre 1990
                                                           Il rettore