UNIVERSITA' DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.29 del 4-2-1991)

                              IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte di modifica dello statuto a suo tempo formulate
dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› settembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  306  del  31  dicembre  1988,
concernente modificazioni allo statuto dell'Universita' di Padova;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  di Padova e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
 Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1›  settembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  306  del  31  dicembre  1988,
concernente  la  modifica  dello statuto riguardante il riordinamento
della scuola di specializzazione in pediatria,  e'  cosi'  integrato:
dopo  l'art. 703, con lo spostamento della numerazione successiva, e'
inserito il seguente articolo:
  Art.  703. - Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche
professionali dei medici  gia'  specialisti  in  materie  del  gruppo
pediatrico, possono essere ammessi al I anno dei bienni di indirizzo:
    a) gli specialisti in pediatria (durata 4 anni);
    b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericoltura (durata
4 anni);
    c)  gli  specialisti  in pediatria o clinica pediatrica (durata 3
anni);
    d) gli specialisti in puericultura (durata 3 anni);
    e)  gli  specialisti  in pediatria o clinica pediatrica (durata 2
anni);
    f)  gli  specialisti  in puericultura (durata 2 anni) che abbiano
conseguito il diploma di specializzazione o  perfezionamento  annuale
in neonatologia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Padova, 10 ottobre 1990
                                             Il rettore: BONSEMBIANTE