Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.29 del 4-2-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto a suo tempo formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, concernente modificazioni allo statuto dell'Universita' di Padova; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Il decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, concernente la modifica dello statuto riguardante il riordinamento della scuola di specializzazione in pediatria, e' cosi' integrato: dopo l'art. 703, con lo spostamento della numerazione successiva, e' inserito il seguente articolo: Art. 703. - Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici gia' specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al I anno dei bienni di indirizzo: a) gli specialisti in pediatria (durata 4 anni); b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericoltura (durata 4 anni); c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata 3 anni); d) gli specialisti in puericultura (durata 3 anni); e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata 2 anni); f) gli specialisti in puericultura (durata 2 anni) che abbiano conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 10 ottobre 1990 Il rettore: BONSEMBIANTE