Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.30 del 5-2-1991)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in data 6 marzo 1989 e 11 aprile 1990, dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1990 e dal senato accademico in data 23 maggio 1990; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 10 ottobre 1990; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 72 dello statuto (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria) viene inserito l'insegnamento complementare di immunologia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Genova, 11 dicembre 1990 Il rettore