Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi".(GU n.30 del 5-2-1991)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" propone il riconoscimento del disciplinare di produzione secondo il testo cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. - I vini a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" debbono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera: vitigni: Barbera almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Sangiovese purche' in misura non superiore al 15% del totale. Merlot: vitigni: Merlot almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa a sapore non aromatico in misura non superiore al 15% del totale. Sauvignon: vitigni: Sauvignon almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo purche' non in misura superiore al 15% del totale. Riesling italico: vitigni: Riesling italico almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Trebbiano romagnolo e Riesling renano, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale. Pignoletto: vitigni: Pignoletto almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatici "raccomandati" e "autorizzati", da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 15% del totale. Cabernet sauvignon: vitigni: Cabernet sauvignon almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Merlot in misura non superiore al 15% del totale. Pinot bianco: vitigni: Pinot bianco almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo purche' in misura non superiore al 15% del totale. Bianco: vitigni: Albana almeno il 60%. Trebbiano romagnolo almeno il 20%. Possono concorrere alla produzione di detto vino per il complessivo rimanente anche i vitigni Trebbiano toscano, Riesling italico, Tocai friulano, Montu. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare rimangono unici costituenti l'Albana dal 60% all'80% e Trebbiano romagnolo dal 20 al 40%. Art. 3. - La zona di produzione delle uve dei vini "Colli Bolognesi" comprende: in provincia di Bologna l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro ed in parte quello di: Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa, Monterenzio; ed in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla localita' Olmatello, al km 100,600 della via Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64. Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa, Crespellano, giunto a Bassano, in localita' Gabella abbandona la strada statale n. 569 e imbocca per la via Castelfranco fino alla localita' Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via Castelfranco al numero civico 8; attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e Modena e proseguendo sempre sulla statale n. 569 verso sud ovest attraversa Doccia e giunto in prossimita' del km 27,800 segue verso nord il fosso affluente del f. Panaro fino alla confluenza, risale per breve tratto il Panaro verso ovest ed alla affluenza del Rio Castiglione risale questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro, prosegue lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare quello della provincia di Bologna in prossimita' di c. la Colomba. Segue quindi il confine provinciale tra Bologna e Modena in direzione sud ed in prossimita' di Serra Bertone prosegue in direzione est per il confine meridionale di Savignano sino ad incrociare poi quello del comune di Marzabotto e quindi segue verso est il confine meridionale di quest'ultimo comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi sulla galleria del M. Adone, prosegue lungo questa in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimita' di M. dei Frati, segue il confine di quest'ultimo in direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimita' di Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote 422 e 392 raggiunge la strada per borgo di Bisano in prossimita' di Ca' dei Maestri; segue poi tale strada in direzione nord sino ad incrociare il confine comunale tra Monterenzio e Ozzano Emilia, in prossimita' di localita' S. Chierico, segue questi verso ovest sino al confine di Pianoro e quindi lungo questi verso nord raggiunge quello di S. Lazzaro in prossimita' di San Salvatore di Casola, e quindi lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge la via Emilia (strada statale n. 9) da cui e' iniziata la delimitazione. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle collinari tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti ubicati in terreni molto freschi, specie di fondovalle ed anche quelli posti in esposizione inadatta o mal coltivati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere rispettivamente le seguenti: Resa di q.li per Ha ___ Pignoletto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Cabernet sauvignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Barbera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Merlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Sauvignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Pinot bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Riesling italico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui all'art. 2. Ai suddetti limiti massimi, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione unitaria globale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora detta resa superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricolturae delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 i titoli alcolometrici volumici minimi naturali: Gradi ___ Barbera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Merlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Sauvignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 Pinot bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 Riesling italico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 Bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5 Pignoletto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5 Cabernet sauvignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Art. 6. - I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: a) "Barbera": colore: rosso rubino carico tendente al violaceo; odore: vinoso, caratteristico; sapore: armonico, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. di cui non piu' di 0,5 ancora da svolgere; estratto secco netto minimo: 22 per mille; acidita' totale minima: 5 per mille. b) "Merlot": colore: rosso rubino con riflessi violacei; odore: caratteristico; sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol. di cui non piu' di 0,5 ancora da svolgere; estratto secco netto minimo: 22 per mille; acidita' totale minima: 5 per mille. c) "Sauvignon": colore: giallo paglierino; odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico; sapore: asciutto od abboccato, di corpo, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. di cui non piu' di 0,5 ancora da svolgere; estratto secco netto minimo: 20 per mille; acidita' totale minima: 5 per mille. d) "Pinot bianco": colore: giallo paglierino, con riflessi a volte verdognoli; odore: delicato, etereo, caratteristico; sapore: asciutto od abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. di cui non piu' di 0,5 ancora da svolgere; estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. e) "Riesling italico": colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto o leggermente amabile caratteristico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. di cui non piu' di 0,5 ancora da svolgere; estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. f) "Bianco": colore: giallo dorato chiaro; odore: vinoso con leggero profumo caratteristico di Albana; sapore: asciutto od abboccato, sapido, armonico, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. di cui non piu' di 0,5 ancora da svolgere; estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidita' totale minima: 5 per mille. g) "Pignoletto": colore: giallo chiaro talora con riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico e nel tipo frizzante, leggermente aromatico; sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico gradevolmente frizzante nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidita' totale minima: 5 per mille. h) "Cabernet sauvignon": colore: rosso rubino con leggera tendenza al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso con profumo caratteristico leggermente erbaceo; sapore: secco, morbido, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; estratto secco netto minimo: 22 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' e l'estratto secco netto. Art. 7. - Il vino Barbera avente un titolo alcolometrico volumico totale minimo di gradi 12,5 e sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni di cui almeno uno in recipienti di legno puo' portare come specificazione aggiuntiva, la dizione "riserva". Il vino Cabernet sauvignon, qualora provenga da uve che abbiano almeno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 gradi e venga immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno 12,5 gradi dopo aver subito un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, puo' portare in etichetta la specificazione aggiuntiva "riserva". Il periodo di invecchiamento per i vini Barbera e Cabernet sauvignon decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. Sulle confezioni dei vini di cui al presente articolo designati in etichette con la specificazione aggiuntiva "riserva", e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Il vino Pignoletto puo' essere immesso al consumo anche nel tipo frizzante vinificato nel rispetto della vigente normativa e con le caratteristiche di cui al precedente art. 6. In etichetta e' obbligatoria l'indicazione del termine "frizzante". Per i vini di cui al presente disciplinare, qualora, nel rispetto delle specifiche caratteristiche organolettiche di cui all'art. 6, vengono immessi al consumo con un residuo zuccherino compreso tra i 4 g/l ed i 20 g/l, e' obbligatorio riportare in etichetta la locuzione "amabile" o "abboccato". Sono permesse le locuzioni "secco" o "asciutto" soltanto se il contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4 grammi litro. Art. 8. - Alla denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi, "Extra", "Fine", "Scelto", "Selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, aree, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Art. 9. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi" i vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare e' punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.