Modificazioni al provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 concernente criteri di aggiornamento per l'adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 4/1991).(GU n.31 del 6-2-1991)
LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, tra l'altro, il Presidente delegato del C.I.P. e' stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano correlate alle variazioni dei prezzi del gasolio uso riscaldamento; Visti i provvedimenti C.I.P. n. 22 del 2 luglio 1987, n. 13 del 3 maggio 1988, e successive modifiche ed integrazioni; Visto che i prezzi del gasolio uso riscaldamento presentano oscillazioni fuori tendenza, sia stagionali che congiunturali; Considerata la necessita' di equilibrare le variazioni positive e negative delle tariffe del metano; Considerata l'urgenza; Delibera: Il punto 2 del provvedimento C.I.P. n. 15 del 5 marzo 1986 e' modificato come segue: Le tariffe per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda sono determinate dal C.I.P. al 1 luglio di ciascun anno contestualmente alla revisione tariffaria. Le tariffe per uso riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo, e per tutti gli altri usi, sono soggette a revisione alle date del 1 gennaio, 1 marzo, 1 maggio, 1 luglio, 1 settembre e 1 novembre di ogni anno. Dette tariffe vengono modificate al verificarsi di variazioni positive o negative del prezzo del gasolio per uso riscaldamento di almeno 11 L./kg corrispondenti a L./mc 5,89 in termini di metano. Le variazioni sono calcolate come differenza tra la media dei prezzi del gasolio per uso riscaldamento SIF-SIVA, fascia C) vigenti nel bimestre precedente quello previsto per la revisione, quali risultano dai valori comunicati dalla CEE ai sensi del provvedimento C.I.P. n. 26/1982, ed il prezzo del gasolio assunto per l'ultima revisione. Per ogni lira al chilogrammo di tale differenza, le tariffe finali di riscaldamento individuale, con o senza uso promiscuo, ed altri usi vengono adeguate di 0,6045 L./mc di metano con PCS 9.200 Kcal, corrispondenti a 0,0657 L./Mcal. Il bimestre di riferimento per il calcolo del prezzo del gasolio per riscaldamento va conteggiato dal terz'ultimo mese al giorno 23 dell'ultimo mese precedente alla data della revisione. Il Presidente delegato del C.I.P. ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e' delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano. Roma, 30 gennaio 1991 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA