DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1991 

  Deroga  ai  divieti  di  cui  all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto
1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre  1990,  n.  271,  e  6
agosto  1990,  n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278,
recanti rispettivamente misure cautelari a tutela dei  beni  e  degli
interessi  economici dello Stato del Kuwait e misure urgenti relative
ai beni della Repubblica dell'Iraq.
(GU n.30 del 5-2-1991)

               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto-legge  4  agosto  1990,  n.  216, recante misure
cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici  dello  Stato
del  Kuwait,  convertito  dalla  legge  3 ottobre 1990, n. 271, ed in
particolare il disposto dell'art. 4;
  Visto  il  decreto-legge  6  agosto  1990,  n.  220, recante misure
urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, convertito dalla
legge 5 ottobre 1990, n. 278, ed in particolare il disposto dell'art.
4;
  Viste   anche  le  istanze  presentate  dai  soggetti  interessati,
tendenti ad ottenere una deroga  ai  sensi  dell'art.  4  dei  citati
decreti-legge;
  Su  proposta  del  Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri
del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso  il  loro
parere favorevole;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  1.  I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n.
216,  convertito  dalla  legge  3  ottobre  1990,  n.  271,   e   del
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre
1990,  n.  278,  non  si  applicano,  a  decorrere  dalla   data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto, ai
rapporti con la Tunis International Bank  -  Tunisia  e  con  le  sue
filiali dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait.
  2.  I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n.
216,  convertito  dalla  legge  3  ottobre  1990,  n.  271,   e   del
decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre
1990, n. 278, non si applicano, a decorrere  dal  14  novembre  1990,
data  di presentazione della domanda, ai rapporti con l'Arab Fund for
Economic and Social Development - Bahrein, ivi  comprese  le  proprie
filiali dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait.
  3.  Resta  comunque  fermo il divieto di porre in essere operazioni
che comportino trasferimento di fondi o di altre attivita' in  favore
di  soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto
nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n.  220/1990,  convertiti
rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 febbraio 1991
 
                    Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                  ANDREOTTI
 
Il Ministro degli affari esteri
         DE MICHELIS