DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 1991
Deroga ai divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recanti rispettivamente misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait e misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq.(GU n.30 del 5-2-1991)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, ed in particolare il disposto dell'art. 4; Viste anche le istanze presentate dai soggetti interessati, tendenti ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 dei citati decreti-legge; Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai rapporti con la Tunis International Bank - Tunisia e con le sue filiali dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait. 2. I divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, non si applicano, a decorrere dal 14 novembre 1990, data di presentazione della domanda, ai rapporti con l'Arab Fund for Economic and Social Development - Bahrein, ivi comprese le proprie filiali dislocate in Paesi terzi diversi da Iraq e Kuwait. 3. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino trasferimento di fondi o di altre attivita' in favore di soggetti in Kuwait o in Iraq, nonche' ogni altro divieto previsto nell'art. 1 dei decreti-legge n. 216/1990 e n. 220/1990, convertiti rispettivamente dalle leggi n. 271/1990 e n. 278/1990. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 1991 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS