UNIVERSITA' DI SIENA

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.34 del 9-2-1991)

                              IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo
comma dell'art. 16;
  Viste  le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita'
accademiche  di  questa  Universita'  con  le  quali  veniva  chiesta
l'istituzione  della  scuola direttiva a fini speciali per esperti in
lingue nel settore del commercio estero;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita',  di  approvare  le nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990, relativo  all'istituzione
della  scuola  diretta  a  fini  speciali  per  esperti in lingue nel
settore del commercio estero;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Universita'
degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a  fini  speciali,
sono  aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli relativi all'istituzione
della scuola diretta a  fini  speciali  per  esperti  in  lingue  nel
settore  del  commercio  estero, con il conseguente spostamento della
numerazione degli articoli successivi.
         Scuola diretta a fini speciali per esperti in lingue
                   nel settore del commercio estero
  Art.  215.  -  E' istituita presso l'Universita' di Siena, con sede
presso la facolta' di magistero, Arezzo, la  scuola  diretta  a  fini
speciali  per  esperti in lingue nel settore del commercio estero. La
scuola  ha  il  compito  di  preparare   personale   con   competenze
linguistiche  e tecnico commerciali nel settore del commercio estero.
La scuola rilascia il diploma in esperti in lingue  nel  settore  del
commercio estero.
  Art.  216.  -  La  scuola  ha  la  durata di tre anni. Ciascun anno
prevede duecento ore di insegnamento  e  duecento  ore  di  attivita'
pratiche  guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in
grado di accettare un  numero  massimo  di  iscritti  determinati  in
quindici  per ciascun anno di corso e per un totale di quarantacinque
studenti.
  Art.  217.  - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta'
di magistero, giurisprudenza e  scienze  economiche  e  bancarie  cui
afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene
indicata la sede della direzione della scuola.
  Art.  218.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali o
semestrali come per ciascuno indicato):
1› Anno:
   lingua straniera I (annuale);
   lingua straniera II (annuale);
   lineamenti di diritto privato (semestrale);
   economia politica (annuale);
   ragioneria generale applicata (annuale);
   sociologia delle comunicazioni di massa (semestrale).
2› Anno:
   lingua straniera I (annuale);
   lingua straniera II (annuale);
   diritto commerciale (semestrale);
   economia internazionale (annuale);
   statistica aziendale e analisi di mercato (semestrale);
   tecnica del commercio interno ed internazionale (semestrale);
   sociologia delle comunicazioni di massa (semestrale).
3› Anno:
   diritto delle comunita' europee (annuale);
   lingua straniera I (annuale);
   lingua straniera II (annuale);
   politica economica e finanziaria (semestrale);
   diritto commerciale (semestrale);
   diritto internazionale privato (semestrale);
   sociologia delle comunicazioni di massa (semestrale).
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  219.  - L'attivita' pratica comporta: laboratorio linguistico
ed esercitazioni.
  Art.  220.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente  designato  dal   consiglio   della   scuola,   consiste   in
esercitazioni  e  lavoro  nel  campo  delle lingue straniere, nonche'
nell'apprendimento delle principali  procedure  e  questioni  proprie
dell'attivita'  del  commercio con l'estero e ha la durata di ottanta
ore. Lezioni e tirocinio potranno essere  integrati  da  seminari  da
effettuarsi  con  la  collaborazione di esperti nel mondo aziendale e
commerciale.
  Art.  221.  -  La  frequenza  dei  corsi e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
nel modo seguente: gli esami di profitto sono sostenuti al termine di
ogni anno per tutte le materie prescritte. Per essere ammessi al II e
III   anno   gli  studenti  devono  aver  superato  tutti  gli  esami
rispettivamente del I e del II anno.
  Art.  222.  - L'esame di diploma, consiste nella discussione di una
dissertazione scritta su un argomento di natura  teorico  applicativa
assegnato  almeno  sei mesi prima della data dell'esame. All'esame di
diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i  corsi
e  superato  gli  esami  prescritti  ed  abbia  ottenuto  un giudizio
favorevole riguardo al tirocinio  professionale.  La  commissione  e'
costituita secondo le vigenti norme universitarie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Siena, 29 novembre 1990
                                               Il rettore: BERLINGUER