Integrazione dell'ordinanza n. 2017/FPC del 25 settembre 1990 ai fini della determinazione dei termini per l'effettuazione degli espropri e la realizzazione delle opere per fronteggiare l'emergenza idrica causata dalla siccita' del 1990. (Ordinanza n. 2080/FPC).(GU n.34 del 9-2-1991)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 2017/FPC del 25 settembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1990; Considerata l'opportunita' di prevedere i termini di inizio e di scadenza per l'espletamento delle espropriazioni e di inizio e di ultimazione dei lavori per una rapida esecuzione delle opere di cui alle ordinanze sopra citate, in conformita' degli articoli 13 e 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le espropriazioni relative ai lavori di cui alla ordinanza richiamata in premessa dovranno avere inizio entro un mese dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale e terminare entro quattro anni dalla stessa data. Le opere devono essere iniziate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e terminare entro due anni dal loro inizio. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 gennaio 1991 Il Ministro: LATTANZIO