MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 gennaio 1991 

  Integrazione  dell'ordinanza n. 1992/FPC del 30 luglio 1990 ai fini
della determinazione dei termini per l'effettuazione degli espropri e
la  realizzazione  delle  opere  per  fronteggiare l'emergenza idrica
causata dalla siccita' del 1990. (Ordinanza n. 2081/FPC).
(GU n.34 del 9-2-1991)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1992/FPC  del  30  luglio  1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 luglio 1990;
  Considerata  l'opportunita'  di  prevedere i termini di inizio e di
scadenza per l'espletamento delle espropriazioni e  di  inizio  e  di
ultimazione  dei  lavori per una rapida esecuzione delle opere di cui
alle ordinanze sopra citate, in conformita' degli articoli  13  e  14
della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le   espropriazioni  relative  ai  lavori  di  cui  alla  ordinanza
richiamata in premessa dovranno avere  inizio  entro  un  mese  dalla
pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella Gazzetta Ufficiale e
terminare entro quattro anni dalla stessa data.
  Le  opere  devono  essere  iniziate  entro  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza e terminare entro due anni dal
loro inizio.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 gennaio 1991
                                               Il Ministro: LATTANZIO