PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 28 gennaio 1991, n. 3179 

   Applicazione  dell'art.  7, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n.
55. Buoni di prelevamento di prodotti petroliferi per  uso  agricolo.
Certificazione antimafia.
(GU n.33 del 8-2-1991)
 
 Vigente al: 8-2-1991  
 

                                  A tutti i Ministeri
                                    Gabinetto
                                    Ufficio legislativo
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Consiglio di Stato -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
   La  legge  n. 1852/62 esenta dall'imposta di fabbricazione e dalla
corrispondente  sovraimposta  i  prodotti  petroliferi,   debitamente
adulterati,  qualora siano destinati alla trazione di motori agricoli
limitatamente all'uso aziendale.
   L'art.  3,  lettera  f),  della  legge  n.  55/90 prescrive che le
persone assoggettate a misure di  prevenzione  non  possono  ottenere
contributi, finanziamenti o mutui agevolati od altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concessi od erogati da parte  dello
Stato  e  di  altri  enti  pubblici  per  lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali.
   L'art.  7  della stessa legge impone alla pubblica amministrazione
di acquisire la  certificazione  antimafia  prima  di  consentire  le
suddette erogazioni.
   E'  stato  posto  il problema circa l'assoggettamento passivo alla
predetta  certificazione  antimafia  degli  addetti  all'agricoltura,
allorche'  essi  beneficino, per le necessita' aziendali, di prodotti
petroliferi esenti da imposta di fabbricazione.
   Talune  regioni,  a tal riguardo, hanno espresso l'opinione che la
certificazione   non   debba   essere   richiesta,   trattandosi   di
agevolazione  fiscale,  ed  hanno  prospettato  le  difficolta' che i
propri  operatori  agricoli  incontrano  nell'espletare  le  pratiche
connesse  al  rilascio della predetta certificazione anche per esigui
quantitativi di prodotto prelevato.
   Acquisito  il  conforme  avviso delle amministrazioni statali piu'
direttamente  interessate,  si  ritiene  -  ad   integrazione   della
circolare  n. 2481 del 28 giugno 1990 - di poter condividere il punto
di vista surriferito.
   Ed  invero  sembra  potersi  affermare  che  per l'assegnazione di
contributi ad uso agricolo si debba parlare di  agevolazione  fiscale
concessa sulla base di obiettive circostanze rivelatrici di capacita'
contributiva e non gia' di erogazione  di  pubblico  denaro  a  scopo
incentivante.
   Pertanto,  posto  che  gli  atti  connessi alla materia tributaria
esorbitano chiaramente dalle ricordate norme  contenute  nella  legge
antimafia,  ne  consegue che per procedere all'assegnazione in parola
non e' necessario acquisire la prescritta certificazione antimafia.
                            Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                            ANDREOTTI