Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 18: disposizioni in materia di autocertificazione.(GU n.38 del 14-2-1991)
Vigente al: 14-2-1991
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale Dipartimento affari giuridici e legislativi Ufficio del coordinamento amministrativo A tutti i Ministeri Gabinetto Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato Direzione generale Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti) Ai commissari di Governo presso le regioni e delle province autonome Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo) Ai presidenti degli enti regionali (per il tramite delle regioni vigilanti) Agli enti locali (per il tramite del Ministero dell'interno) Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'ANIACAP) Ai presidenti dei consorzi per le aree di sviluppo industriale (per il tramite della FICEI) Ai presidenti dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali (per il tramite delle regioni) Al Consiglio di Stato Segretariato generale Alla Corte dei conti Segretariato generale All'Avvocatura generale dello Stato Segretariato generale Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Segretariato generale All'I.S.T.A.T. Direzione generale All'A.N.C.I. Direzione generale All'U.P.I. Direzione generale L'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - sotto il capo IV, rubricato "semplificazione dell'azione amministrativa", dispone che nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge le amministrazioni "adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche aministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15", facendo altresi' obbligo alle amministrazioni di comunicare le misure adottate alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 18, comma 1). Si tratta della posizione di un vero e proprio obbligo giuridico posto a carico delle amministrazioni, come risulta dal disposto dell'art. 27, comma 7, della legge stessa secondo cui in caso di prolungato inadempimento le misure organizzative sono adottate d'ufficio dalla commissione. Con la norma in esame la legge non innova nel settore dei rapporti tra cittadini e amministrazione, ma ribadisce i principi in materia di autocertificazione, gia' da anni vigenti ma scarsamente applicati. Lo scopo e' quello di rendere meno gravoso l'impegno documentario del privato qualora le qualita', i fatti e gli stati dichiarati siano gia' attestati in documenti in possesso dell'amministrazione o possono essere certificati dall'amministrazione procedente o da altra amministrazione. Le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 18 confermano a loro volta le metodiche di acquisizione dei documenti da esibire nei procedimenti amministrativi, gia' disciplinate dalla legge n. 15/1968 ed in particolare: a) acquisizione d'ufficio da parte del responsabile del procedimento - per la cui individuazione si rinvia alla circolare di questo dipartimento n. 58307/7.463 del 5 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1990 dei documenti o di copia di essi in possesso dell'amministrazione procedente o anche di altre amministrazioni, attestanti fatti, stato o qualita' dichiarate dal soggetto interessato; b) acquisizione diretta da parte del responsabile del procedimento dei documenti relativi a fatti che l'amministrazione pubblica e' tenuta a certificare. Ai fini della concreta attuazione delle norme indicate occorre fare riferimento alle direttive gia' fornite con circolare di questo dipartimento n. 26779 del 20 dicembre 1988 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989) per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In particolare, per l'attuazione dell'obbligo posto a carico delle amministrazioni di adottare le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della piu' volte citata legge n. 15/1968, si richiama l'attenzione sulle istruzioni circa l'emanazione, da parte delle amministrazioni che ancora non l'avessero fatto, di specifici regolamenti intesi a individuare quei fatti, condizioni, stati e qualita' personali per i quali i cittadini possono produrre, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 15/1968, dichiarazioni temporaneamente sostitutive della prescritta documentazione. Il Ministro: GASPARI