UNIVERSITA' DI TORINO

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 1990 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.37 del 13-2-1991)

                              IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Gli  articoli  353  (ex 313) e 356 (ex 316) relativi alla scuola di
specializzazione in oncologia  vengono  soppressi  e  sostituiti  dai
seguenti nuovi articoli:
  Art. 353. - E' istituita la scuola di specializzazione in oncologia
presso l'Universita' degli studi di Torino.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  fornire  le  competenze  oncologiche
professionali relative ai settori formativi  professionali  seguenti:
prevenzione   ed   epidemiologia   clinica  dei  tumori;  diagnostica
anatomo-patologica  dei  tumori;  diagnostica   di   laboratorio   in
oncologia; oncologia medica; radioterapia oncologica.
  La  scuola  ha  altresi'  lo  scopo  di  fornire  le  competenze di
oncologia generale necessarie per altre specializzazioni.
  Attesa  la  diversa  provenienza  degli specializzandi e le diverse
professionalita' conseguibili al termine della scuola stessa tutte in
ambito oncologico, la scuola si articola negli indirizzi di oncologia
generale,   diagnostica   preventiva,   di   oncologia   medica,   di
radioterapia oncologica, di oncologia diagnostica anatomo-patologica.
  La scuola rilascia i titoli di specialista in:
    a)   oncologia   (indirizzo  oncologia  generale,  diagnostica  e
preventiva) per i laureati in medicina e chirurgia;
    b)  oncologia  (indirizzo  oncologia  medica)  per  i laureati in
medicina e chirurgia;
    c)  oncologia  (indirizzo radioterapia oncologica) per i laureati
che siano specialisti in radioterapia oncologica  (o  in  radiologica
secondo il vecchio ordinamento);
    d) oncologia (indirizzo oncologia diagnostica anatomo-patologica)
per i laureati che siano in possesso di specializzazione in  anatomia
patologica.
  Art.  356.  -  Sono  ammessi  alle  prove per ottenere l'iscrizione
all'indirizzo di  oncologia  generale,  diagnostica  e  preventiva  i
laureati   in   medicina   e   chirurgia;  di  oncologia  diagnostica
anatomo-patologica i laureati  in  medicina  e  chirurgia  che  siano
specialisti in anatomia patologica; di oncologia medica i laureati in
medicina e  chirurgia;  di  radioterapia  oncologica  i  laureati  in
medicina e chirurgia che siano specialisti in radioterapia oncologica
(o in radiologica secondo il vecchio ordinamento).
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professsione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 20 dicembre 1990
                                                 Il rettore: DIANZANI