Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.41 del 18-2-1991)
IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonche' riconosciute le esigenze di specificita' professionale, disponibilita' di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Sassari approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 255 contenente l'elencazione delle scuole e' aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali: 3) tecnica apistica. Dopo l'art. 289 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dalla intitolazione: Scuola diretta a fini speciali in tecnica apistica Art. 290. - E' istituita una scuola diretta a fini speciali in tecnica apistica presso l'Universita' di Sassari. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nell'ambito dell'attivita' apistica. La scuola rilascia il diploma di tecnico apistico. Art. 291. - Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti. Art. 292. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di agraria, medicina veterinaria, scienze matematiche, fisiche e naturali e farmacia cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 293. - Gli insegnamenti impartiti, tutti semestrali, sono i seguenti: 1 Anno: 1) zoologia agraria; 2) botanica generale; 3) elementi di chimica; 4) principi di economia statistica; 5) complementi di entomologia; 6) complementi di microbiologia; 7) insegnamento opzionale. 2 Anno: 1) biologia dell'ape; 2) miglioramento genetico; 3) flora mellifera e pollinifera; 4) patologia apicola; 5) tecnologia dei prodotti dell'alveare; 6) commercializzazione ed utilizzazione dei prodotti ed economia degli impianti apistici; 7) legislazione sanitaria; 8) insegnamento opzionale; 9) insegnamento opzionale. Insegnamenti opzionali (tutti semestrali): 1) gli indicatori biologici dell'inquinamento; 2) l'impollinazione delle piante coltivate e spontanee; 3) genetica e selezione dell'ape; 4) proprieta' nutritive e terapeutiche dei prodotti dell'alveare. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 294. - L'attivita' pratica comporta: esercitazioni relative ai singoli corsi, visite tecniche e viaggi di studio guidati. Art. 295. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella frequenza di uno "stage" presso apiari qualificati indicati dalla scuola, dove dovranno essere eseguite tutte le operazioni che caratterizzano l'anno apistico ed ha la durata di centosessanta ore. Art. 296. - La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali e il tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti. Art. 297. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola composta secondo le disposizioni universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attivita' svolta. Art. 298. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svoltimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 7 giugno 1990 Il rettore: MILELLA